Art. 38 bis
Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo
sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del
personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo
2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo
10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata all'assolvimento
in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo
individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione
continua in medicina.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge 8 marzo
2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie):
«Art. 10 (Obbligo di assicurazione). - 1. Le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
devono essere provviste di copertura assicurativa o di
altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso
terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori
d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche
per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivita'
di formazione, aggiornamento nonche' di sperimentazione e
di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si
applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime
di libera professione intramuraria ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche'
attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo
periodo stipulano, altresi', polizze assicurative o
adottano altre analoghe misure per la copertura della
responsabilita' civile verso terzi degli esercenti le
professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni
di cui al periodo precedente non si applicano in relazione
agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che
svolga la propria attivita' al di fuori di una delle
strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che
presti la sua opera all'interno della stessa in regime
libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale
assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui
all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque
titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o
private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico,
di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la
denominazione dell'impresa che presta la copertura
assicurativa della responsabilita' civile verso i terzi e
verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per
esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le
altre analoghe misure che determinano la copertura
assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute, definisce i criteri e le modalita' per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo
esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che
intendano stipulare polizze con le strutture di cui al
comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le
Associazioni nazionali rappresentative delle strutture
private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi delle professioni sanitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie professionali interessate, nonche' le
associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono
determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative
per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private e per gli esercenti le professioni sanitarie,
prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto
stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni
generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche
di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1;
disciplina altresi' le regole per il trasferimento del
rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di
assicurazione nonche' la previsione nel bilancio delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla
messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai
sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
da emanare, di concerto con il Ministro della salute e
sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai
sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure
adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti,
altresi', le modalita' e i termini per la comunicazione di
tali dati da parte delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le
professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto
stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso a tali
dati.».