Art. 38 ter
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione
dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza
1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il
Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione
per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute
ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza). -
1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR
di competenza del Ministero della salute e riconducibili
alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' per il programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del
PNRR, il permesso di costruire puo' essere rilasciato in
deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di
legge statali e regionali in materia di localizzazione
delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove
riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica,
delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto
delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico
sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di
statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni
culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonche' di
quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' la disciplina del contratto istituzionale di
sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi
indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute
e al programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
il Ministro della salute promuove e stipula appositi
contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la
successiva attuazione.».