Art. 39
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'inviato speciale
e' individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale
dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle
funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati,
aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento, ferma restando la
corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti
spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno
2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 17-novies, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento
climatico). - 1. Al fine di consentire una piu' efficace
partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul
cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministro della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il
cambiamento climatico. La durata dell'incarico e' fissata
nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero della
transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e
organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. L'inviato speciale e' individuato nell'ambito del
personale di livello dirigenziale dipendente di
amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle
funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque
denominati, aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento,
ferma restando la corresponsione del trattamento economico
di missione nei limiti spettanti conformemente
all'ordinamento di appartenenza.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno
2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per
l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.».