Art. 40
Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile
universale
1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio
civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati»
sono soppresse;
2) la lettera b) e' abrogata;
1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono
sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento
annuale,»;
2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono
sostituite delle seguenti: «tiene conto»;
3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a
ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» e' sostituita
dalla seguente: «contiene»;
4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti»
sono sostituite dalle seguenti: «e' predisposto» e le parole «sono
approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e' approvato»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione
finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da
finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale
sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di
programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;
2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Piano»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole
«e dei Piani annuali» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5 e 7, del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Oggetto e denominazioni). - 1. Il presente
decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo
1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la
revisione della disciplina in materia di servizio civile
nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
2. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Piano triennale»: strumento di programmazione
del servizio civile universale che si attua per programmi
di intervento;
b) (abrogata);
c) «Settore»: ambito di intervento in cui si
realizza il servizio civile universale;
d) «Programma di intervento»: documento proposto
dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile
universale, contenente un insieme organico di progetti di
servizio civile universale coordinati tra loro e
finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche
aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
e) «Progetto di servizio civile universale»:
elaborato contenente modalita', tempi e risorse per la
realizzazione delle attivita' di servizio civile
universale;
f) «Sede di attuazione»: articolazione
organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella
quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero
articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o
privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio
civile universale;
g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto
pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio
civile universale;
h) «Consulta nazionale per il servizio civile
universale»: organo consultivo della competente struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle
questioni concernenti l'attuazione del servizio civile
universale;
i) «Operatore volontario del servizio civile
universale»: volontario impegnato nella realizzazione del
servizio civile universale in Italia o all'estero;
l) «Rappresentanza degli operatori volontari»:
organo di rappresentanza degli operatori volontari,
articolato a livello nazionale e a livello regionale;
m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo
istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale
affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6
marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse comunitarie per il
finanziamento degli interventi di servizio civile
universale.»
«Art. 4. (Programmazione). - 1. La programmazione del
servizio civile universale e' realizzata con un Piano
triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato
mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di
servizio civile universale nell'ambito di uno o piu'
settori di cui all'articolo 3.
2. Il Piano triennale tiene conto del contesto
nazionale e internazionale e delle specifiche aree
geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle
risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e
di altre risorse destinate al servizio civile universale,
rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale contiene:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi
generali in materia di servizio civile universale, anche al
fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori
opportunita';
b) la programmazione degli interventi in materia di
servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero,
anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di
quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi
degli interventi.
4. Il Piano triennale e' predisposto dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni
competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le
regioni e e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio
civile universale.»
«Art. 5. (Programmi di intervento). - 1. I programmi
di intervento possono riguardare uno o piu' settori di cui
all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree
territoriali, e si articolano in progetti.
2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai
settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli
ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione
come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il
numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle
predette sedi di attuazione; il personale dell'ente
coinvolto nello svolgimento delle attivita', in relazione
alla tipologia e alla dimensione dei progetti.
3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai
requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche'
funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi
essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e
strumentali.
4. Le attivita' di servizio civile universale,
previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari,
sono realizzate con il coinvolgimento di personale
dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di
qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che
abbia effettuato specifici corsi di formazione.
5. I programmi di intervento sono presentati da
soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile
universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e
sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni
interessate. I programmi di intervento da finanziare sono
individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base
delle risorse disponibili indicate nel documento di
programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.
6. I programmi di intervento che riguardano
specifiche aree territoriali di una singola regione o di
piu' regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le
regioni interessate.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche
i programmi che si realizzano in specifiche aree
territoriali, come le citta' metropolitane, sono approvati
sulla base delle priorita' e degli obiettivi definiti dal
Piano di cui all'articolo 4, comma 4.
8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della
procedura di valutazione, la trasparenza e la
semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente
in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei
programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a
cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli
altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo
settore possono realizzare programmi di intervento di
servizio civile universale, al di fuori della
programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con
risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo
degli enti di servizio civile universale, previa
approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
«Art. 7. (Funzioni delle regioni e province
autonome). - 1. Le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di
predisposizione del Piano triennale; si esprimono in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi
di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con le modalita' previste all'articolo 5, commi
5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di
programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale
con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo
degli enti di servizio civile universale, previa
approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
consistente nella verifica del rispetto dei principi e
delle finalita' del servizio civile universale di cui al
presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le
seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di
servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di
servizio civile universale dotati di una specifica
professionalita';
b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte
dagli enti di servizio civile universale nei territori di
ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli
interventi svolti dagli enti di servizio civile universale
e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia
autonoma o citta' metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile
universale che operano unicamente negli ambiti territoriali
delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla
verifica della corretta realizzazione degli interventi,
nonche' del regolare impiego degli operatori di servizio
civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi
di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata
sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede allo svolgimento delle attivita'
previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilita' per le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire,
nella loro autonomia, un servizio civile regionale con
finalita' proprie e non assimilabile al servizio civile
universale.».