Art. 21 Attivita' del Comitato 1. In relazione alle competenze di cui all'art. 40, comma 1, della legge, il Comitato, anche su richiesta del Ministero, espleta funzioni di studio e approfondimento in ordine a specifici aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP, con particolare riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed internazionale. 2. In relazione alle funzioni di cui all'art. 40, comma 6, della legge e con riferimento alle disposizioni procedurali del presente decreto, il Ministero si avvale del parere del Comitato nella fase di valutazione delle seguenti domande: a) domande di registrazione di nuove DOP o IGP; b) domande di «modifiche dell'Unione» dei disciplinari; c) domande di «modifiche ordinarie» dei disciplinari, qualora le stesse comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e sulla reputazione delle relative denominazioni, anche in relazione al contesto vitivinicolo di qualita' macro regionale o nazionale. La determinazione di tale impatto e' stabilita dal Ministero, sentito il Presidente del Comitato; d) domande di riconoscimento di nuove menzioni tradizionali. 3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministero trasmette al Presidente del Comitato le specifiche domande, al fine di acquisire un parere consultivo del Comitato entro trenta giorni dalla data della predetta trasmissione, preliminarmente all'adozione della decisione del Ministero per l'ulteriore seguito procedurale.