Art. 21 
 
                       Attivita' del Comitato 
 
  1. In relazione alle competenze di cui all'art. 40, comma 1,  della
legge,  il  Comitato,  anche  su  richiesta  del  Ministero,  espleta
funzioni di studio e approfondimento in ordine  a  specifici  aspetti
tecnico-scientifici  connessi  alla  tutela  e  alla   valorizzazione
qualitativa e  commerciale  dei  vini  DOP  e  IGP,  con  particolare
riguardo   agli   aspetti   emergenti   in   ambito   nazionale    ed
internazionale. 
  2. In relazione alle funzioni di cui all'art. 40,  comma  6,  della
legge e con riferimento alle disposizioni  procedurali  del  presente
decreto, il Ministero si avvale del parere del Comitato nella fase di
valutazione delle seguenti domande: 
    a) domande di registrazione di nuove DOP o IGP; 
    b) domande di «modifiche dell'Unione» dei disciplinari; 
    c) domande di «modifiche ordinarie» dei disciplinari, qualora  le
stesse comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo  e
sulla reputazione delle relative denominazioni, anche in relazione al
contesto vitivinicolo di qualita' macro  regionale  o  nazionale.  La
determinazione di tale impatto e' stabilita dal Ministero, sentito il
Presidente del Comitato; 
    d) domande di riconoscimento di nuove menzioni tradizionali. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministero trasmette al Presidente
del Comitato le specifiche domande, al fine di  acquisire  un  parere
consultivo del Comitato entro trenta giorni dalla data della predetta
trasmissione,  preliminarmente  all'adozione  della   decisione   del
Ministero per l'ulteriore seguito procedurale.