Art. 21
Attivita' del Comitato
1. In relazione alle competenze di cui all'art. 40, comma 1, della
legge, il Comitato, anche su richiesta del Ministero, espleta
funzioni di studio e approfondimento in ordine a specifici aspetti
tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione
qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP, con particolare
riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed
internazionale.
2. In relazione alle funzioni di cui all'art. 40, comma 6, della
legge e con riferimento alle disposizioni procedurali del presente
decreto, il Ministero si avvale del parere del Comitato nella fase di
valutazione delle seguenti domande:
a) domande di registrazione di nuove DOP o IGP;
b) domande di «modifiche dell'Unione» dei disciplinari;
c) domande di «modifiche ordinarie» dei disciplinari, qualora le
stesse comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e
sulla reputazione delle relative denominazioni, anche in relazione al
contesto vitivinicolo di qualita' macro regionale o nazionale. La
determinazione di tale impatto e' stabilita dal Ministero, sentito il
Presidente del Comitato;
d) domande di riconoscimento di nuove menzioni tradizionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministero trasmette al Presidente
del Comitato le specifiche domande, al fine di acquisire un parere
consultivo del Comitato entro trenta giorni dalla data della predetta
trasmissione, preliminarmente all'adozione della decisione del
Ministero per l'ulteriore seguito procedurale.