Art. 57. 
                        I Collegi di garanzia 
 
    1. Il Collegio di garanzia  e'  eletto  in  sede  congressuale  a
scrutinio segreto a livello nazionale, regionale e di Federazione. 
    2. Esso e' composto da un numero di componenti  non  inferiore  a
tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di  nove
a livello nazionale. 
    3. Ogni collegio elegge, al proprio  interno,  una/un  presidente
che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente eletto  al
congresso. 
    4. Il Collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio  interno,
un/una presidente, due vicepresidenti e una/un segretaria/o. 
    5.  Il  Collegio  nazionale  di  garanzia  si  da'   un   proprio
regolamento interno conforme ai principi e ai  criteri  adottati  nel
regolamento nazionale di funzionamento. 
    6. E' compito esclusivo del collegio di garanzia, nell'ambito  di
competenza: 
      esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei
singole/i iscritte/i; 
      garantire il  rispetto  delle  regole  di  funzionamento  della
democrazia interna e  l'attuazione  dello  statuto,  con  particolare
attenzione alla democrazia di genere; 
      adottare le misure disciplinari di cui al  successivo  art.  58
nei casi di violazione dello statuto; 
      formulare proposte per il  superamento  di  conflitti  tra  gli
organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; 
      esprimere parere vincolante  sull'interpretazione  delle  norme
statutarie e dei regolamenti nazionali, nonche'  di  giudicare  sulla
conformita' allo statuto di questi  ultimi  e  dei  quesiti  previsti
dall'art. 15, secondo comma; 
      esprimere parere  vincolante  sulla  proposta  di  scioglimento
degli organismi dirigenti di cui all'art. 62; 
      verificare la validita' delle firme  per  la  convocazione  dei
congressi straordinari; 
      esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi. 
    7. Per l'esame dei bilanci e dei  conti  consuntivi  il  Collegio
nazionale di garanzia elegge tra le/i sue/suoi componenti un collegio
dei revisori  dei  conti  composto  da  tre  persone  di  cui  una/un
presidente. 
    8. I Collegi di garanzia esercitano la vigilanza sulla  attivita'
finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze  di  partito.
Quelli  federali  vigilano  anche  sulla  attivita'   finanziaria   e
patrimoniale dei circoli, funzione  esercitata  da  quelli  regionali
allorche' non costituiti quelli di federazione competenti. 
    9. Il Collegio nazionale di  garanzia  assume  il  compito  della
formazione  e  dell'informazione  delle/dei  componenti  dei  collegi
federali e regionali. 
    10. Le/I componenti dei  collegi  di  garanzia  partecipano  alle
riunioni del Comitato politico corrispondente con diritto di parola e
senza diritto di voto. 
    11. Il Collegio nazionale  di  garanzia  e'  istanza  di  appello
rispetto  ai  Collegi  federali  e  regionali.  I  provvedimenti  del
Collegio nazionale sono impugnabili sulla base delle norme e  con  le
modalita' previste dal vigente ordinamento legislativo. 
    12.  Il  Collegio  nazionale   puo'   intervenire   in   funzione
sostitutiva in caso di carenza  o  di  inerzia  di  tutti  i  livelli
inferiori. 
    13. Il Collegio federale di  garanzia  e'  competente,  in  prima
istanza, per le questioni disciplinari relative alle/agli  iscritte/i
dei circoli della federazione, e per  le/gli  elette/i  nei  consigli
circoscrizionali comunali e provinciale.  Il  Collegio  regionale  di
garanzia, in prima istanza, per quelle  relative  alle/ai  componenti
degli  organismi  regionali  e  le/i   consigliere/i   e   deputate/i
regionali, nonche' quelle  di  competenza  dei  collegi  federali  di
garanzia ove non costituiti. Il collegio nazionale  di  garanzia  per
quelle  relative  alle/ai  componenti  degli  organismi  nazionali  e
alle/ai compagne/i investite/i di mandato  parlamentare  nazionale  o
europeo. 
    14. In caso di cessazione  dall'incarico,  per  qualsiasi  causa,
delle/dei  componenti  dei  Collegi  di   garanzia,   provvede   alla
sostituzione  rispettivamente  il  Comitato  politico  federale,   il
Comitato politico regionale  e  il  Comitato  politico  nazionale  in
seduta congiunta con il  corrispondente  Collegio  di  garanzia,  nel
rispetto  degli  esiti  congressuali,  e  deve  essere  approvata   a
maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un
terzo delle/degli aventi diritto. 
    15. La funzione di componente  di  un  collegio  di  garanzia  e'
incompatibile con quella  di  un  collegio  di  garanzia  di  livello
superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non e'
istanza d'appello per decisioni dei collegi federali. 
    16. La funzione di componente  di  un  collegio  di  garanzia  e'
incompatibile con quella di tesoriere/a a qualsiasi livello.