Art. 57. I Collegi di garanzia 1. Il Collegio di garanzia e' eletto in sede congressuale a scrutinio segreto a livello nazionale, regionale e di Federazione. 2. Esso e' composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale. 3. Ogni collegio elegge, al proprio interno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente eletto al congresso. 4. Il Collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un/una presidente, due vicepresidenti e una/un segretaria/o. 5. Il Collegio nazionale di garanzia si da' un proprio regolamento interno conforme ai principi e ai criteri adottati nel regolamento nazionale di funzionamento. 6. E' compito esclusivo del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza: esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singole/i iscritte/i; garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; adottare le misure disciplinari di cui al successivo art. 58 nei casi di violazione dello statuto; formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali, nonche' di giudicare sulla conformita' allo statuto di questi ultimi e dei quesiti previsti dall'art. 15, secondo comma; esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 62; verificare la validita' delle firme per la convocazione dei congressi straordinari; esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi. 7. Per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi il Collegio nazionale di garanzia elegge tra le/i sue/suoi componenti un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente. 8. I Collegi di garanzia esercitano la vigilanza sulla attivita' finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. Quelli federali vigilano anche sulla attivita' finanziaria e patrimoniale dei circoli, funzione esercitata da quelli regionali allorche' non costituiti quelli di federazione competenti. 9. Il Collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione delle/dei componenti dei collegi federali e regionali. 10. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alle riunioni del Comitato politico corrispondente con diritto di parola e senza diritto di voto. 11. Il Collegio nazionale di garanzia e' istanza di appello rispetto ai Collegi federali e regionali. I provvedimenti del Collegio nazionale sono impugnabili sulla base delle norme e con le modalita' previste dal vigente ordinamento legislativo. 12. Il Collegio nazionale puo' intervenire in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia di tutti i livelli inferiori. 13. Il Collegio federale di garanzia e' competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/agli iscritte/i dei circoli della federazione, e per le/gli elette/i nei consigli circoscrizionali comunali e provinciale. Il Collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i regionali, nonche' quelle di competenza dei collegi federali di garanzia ove non costituiti. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. 14. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei componenti dei Collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente il Comitato politico federale, il Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale in seduta congiunta con il corrispondente Collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali, e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/degli aventi diritto. 15. La funzione di componente di un collegio di garanzia e' incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non e' istanza d'appello per decisioni dei collegi federali. 16. La funzione di componente di un collegio di garanzia e' incompatibile con quella di tesoriere/a a qualsiasi livello.