Art. 58. 
                       Le misure disciplinari 
 
    1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a
situazioni non altrimenti risolvibili. 
    2. Le sanzioni disciplinari  per  le/gli  iscritte/i  al  partito
sono: 
      il richiamo formale; 
      la sospensione da incarichi direttivi; 
      la sospensione dal partito; 
      l'allontanamento dal partito. 
    3. La sospensione da incarichi direttivi e' adottata in  caso  di
gravi violazioni dello statuto. 
    4. La sospensione dal partito e' adottata nel caso di  violazioni
gravi e ripetute  dello  statuto,  ovvero,  di  comportamenti  lesivi
dell'immagine pubblica del partito. 
    5. Le  misure  disciplinari  della  sospensione  dagli  incarichi
direttivi e della sospensione  dal  partito  sono  comminate  per  un
periodo minimo di un mese e per un periodo massimo di un anno. 
    6. L'allontanamento dal partito e' adottato  nel  caso  di  grave
pregiudizio all'organizzazione del partito. 
    7. Nei casi di particolare gravita', le misure sospensive di  cui
ai commi precedenti e l'allontanamento  dal  partito  possono  essere
eseguite, in via provvisoria, anche  in  pendenza  di  ricorso,  alla
condizione che la relativa decisione  sia  assunta  dal  collegio  di
garanzia  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti   ed
immediatamente comunicata  al  collegio  nazionale  di  garanzia.  Il
collegio nazionale di garanzia puo'  annullare  il  provvedimento  di
provvisoria esecuzione. 
    8. Le sanzioni sono  deliberate  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza delle/dei  componenti  dell'organismo  e  comunicate  per
iscritto all'interessata/o  ed  all'organismo  dirigente  di  livello
corrispondente. 
    9. Il provvedimento che irroga una sanzione deve  essere  redatto
in  forma  scritta,  datato,  motivato   e   sottoscritto   dalla/dal
presidente del Collegio o da componente da questi delegato, trasmesso
all'interessata/o    e    all'organismo    dirigente    di    livello
corrispondente. 
    10. Contro il provvedimento  chiunque  vi  abbia  interesse  puo'
proporre ricorso all'organismo di appello di cui all'art.  57,  comma
11, entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
    11. Il ricorso presentato oltre il termine e' inammissibile. 
    12. Le/Gli iscritte/i che siano state/i allontanate/i dal partito
non possono essere reiscritte/i prima di due anni  dal  provvedimento
di  allontanamento  e,  in  ogni  caso,  sulla   re-iscrizione   deve
esprimersi favorevolmente  il  collegio  di  garanzia  che  ne  aveva
emanato in via definitiva il provvedimento di allontanamento.