Art. 58. Le misure disciplinari 1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili. 2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono: il richiamo formale; la sospensione da incarichi direttivi; la sospensione dal partito; l'allontanamento dal partito. 3. La sospensione da incarichi direttivi e' adottata in caso di gravi violazioni dello statuto. 4. La sospensione dal partito e' adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello statuto, ovvero, di comportamenti lesivi dell'immagine pubblica del partito. 5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per un periodo massimo di un anno. 6. L'allontanamento dal partito e' adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito. 7. Nei casi di particolare gravita', le misure sospensive di cui ai commi precedenti e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia. Il collegio nazionale di garanzia puo' annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione. 8. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente. 9. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere redatto in forma scritta, datato, motivato e sottoscritto dalla/dal presidente del Collegio o da componente da questi delegato, trasmesso all'interessata/o e all'organismo dirigente di livello corrispondente. 10. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse puo' proporre ricorso all'organismo di appello di cui all'art. 57, comma 11, entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 11. Il ricorso presentato oltre il termine e' inammissibile. 12. Le/Gli iscritte/i che siano state/i allontanate/i dal partito non possono essere reiscritte/i prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi favorevolmente il collegio di garanzia che ne aveva emanato in via definitiva il provvedimento di allontanamento.