Art. 59. Diritto alla difesa 1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati. 2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o dal Collegio di garanzia che esamina il suo caso, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 3. I collegi di garanzia a ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine e' elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.