Art. 59. 
                         Diritto alla difesa 
 
    1. L'iscritta/o sottoposta/o  a  procedimento  disciplinare  deve
essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati. 
    2. Ella/Egli ha diritto  di  essere  sentita/o  dal  Collegio  di
garanzia che esamina il suo caso, di produrre  memorie,  documenti  e
quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 
    3. I collegi di  garanzia  a  ogni  livello  si  pronunciano  nel
termine di due mesi. Questo termine e' elevato  a  tre  mesi  per  il
collegio nazionale di garanzia.