Art. 60. La sospensione cautelare 1. La sospensione cautelativa dall'attivita' di partito puo' essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non puo' essere stabilita per piu' di dodici mesi, prorogabile per eguale periodo, anche piu' volte, in caso di necessita'. 2. La deliberazione e' assunta dagli organismi di garanzia competenti, sentite preventivamente le ragioni dell'interessato, con le modalita' di cui all'art. 59, e puo' essere revocata dai medesimi in ogni momento. 3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi e' consentita esclusivamente nel caso in cui la/il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.