Art. 60. 
                      La sospensione cautelare 
 
    1. La sospensione  cautelativa  dall'attivita'  di  partito  puo'
essere decisa, come  misura  temporanea,  nel  caso  di  pendenza  di
indagini giudiziarie. Non costituisce  sanzione  disciplinare  e  non
puo' essere stabilita per piu' di dodici mesi, prorogabile per eguale
periodo, anche piu' volte, in caso di necessita'. 
    2. La  deliberazione  e'  assunta  dagli  organismi  di  garanzia
competenti, sentite preventivamente le ragioni dell'interessato,  con
le modalita' di cui all'art. 59, e puo' essere revocata dai  medesimi
in ogni momento. 
    3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi  organismi
e' consentita esclusivamente nel caso in  cui  la/il  compagna/o  sia
coinvolta/o  in  indagini  giudiziarie;  in  tutti  gli  altri   casi
l'autosospensione  equivale  alle  dimissioni  dagli   incarichi   di
partito.