Art. 61. Le altre misure 1. Tutti gli atti e i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitivi e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito. 2. Il rifiuto o la non osservanza di tali provvedimenti disciplinari, degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, emanati dal collegio nazionale, le formali dimissioni dal partito nonche' la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito o da questo sostenute, comporta la perdita dell'iscrizione al partito. 3. La perdita dell'iscrizione al partito si concreta con il mero atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente declaratoria. 4. La re-iscrizione al partito non puo' avvenire prima di due anni dalla declaratoria di perdita dell'iscrizione e, in ogni caso, sulla richiesta di re-iscrizione, deve pronunciarsi il collegio nazionale. Il termine e' ridotto a un anno nel solo caso di formali dimissioni dal partito. 5. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati, il Collegio nazionale di garanzia puo' incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, oppure, puo' nominare, di volta in volta, un commissario ad acta.