Art. 61. 
                           Le altre misure 
 
    1. Tutti gli atti e i  provvedimenti  disciplinari  del  collegio
nazionale  di  garanzia  sono  definitivi  e  vincolanti  per  le/gli
iscritte/i al partito. 
    2.  Il  rifiuto  o  la  non  osservanza  di  tali   provvedimenti
disciplinari, degli atti prescrittivi di fare, non fare,  permettere,
emanati dal collegio nazionale, le  formali  dimissioni  dal  partito
nonche' la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle
del  partito   o   da   questo   sostenute,   comporta   la   perdita
dell'iscrizione al partito. 
    3. La perdita dell'iscrizione al partito si concreta con il  mero
atto  di  accertamento  dell'inadempienza  e   con   la   conseguente
declaratoria. 
    4. La re-iscrizione al partito non puo'  avvenire  prima  di  due
anni dalla declaratoria di perdita dell'iscrizione e, in  ogni  caso,
sulla richiesta  di  re-iscrizione,  deve  pronunciarsi  il  collegio
nazionale. Il termine e' ridotto a un anno nel solo caso  di  formali
dimissioni dal partito. 
    5.  Per  l'esecuzione  dei  provvedimenti  emanati,  il  Collegio
nazionale di garanzia puo' incaricare gli organismi dirigenti  locali
che sono tenuti a provvedere, oppure,  puo'  nominare,  di  volta  in
volta, un commissario ad acta.