Art. 62. Lo scioglimento degli organismi 1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine pubblica del partito, la direzione nazionale, il Comitato politico federale e regionale, preavvisando la struttura interessata, con il parere favorevole vincolante dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. Avverso il provvedimento di scioglimento e' possibile proporre ricorso al Collegio nazionale di garanzia ai sensi dell'art. 57, comma 11. 2. Questo congresso straordinario deve essere indetto entro sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Anche per le proroghe deve essere acquisito il parere favorevole vincolante del collegio di garanzia di pari livello dell'organismo deliberante. I collegi di garanzia, prima di esprimere il proprio parere, dovranno garantire il contraddittorio con la struttura interessata, audendone il/la segretario/a, al fine di acquisire gli elementi utili al rilascio del loro parere. 3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 e' affidata, per il periodo dallo scioglimento fino al Congresso straordinario, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non puo' assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina.