Art. 62. 
                   Lo scioglimento degli organismi 
 
    1. Nel caso si determinino situazioni gravi di  mancato  rispetto
delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria,  di  dissesto
finanziario o di grave pregiudizio all'immagine pubblica del partito,
la direzione nazionale, il Comitato politico  federale  e  regionale,
preavvisando la  struttura  interessata,  con  il  parere  favorevole
vincolante dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere
gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne  il
congresso straordinario. Avverso il provvedimento di scioglimento  e'
possibile proporre ricorso al Collegio nazionale di garanzia ai sensi
dell'art. 57, comma 11. 
    2. Questo congresso straordinario deve essere indetto  entro  sei
mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Anche per le proroghe  deve
essere acquisito il parere  favorevole  vincolante  del  collegio  di
garanzia di pari livello dell'organismo  deliberante.  I  collegi  di
garanzia, prima di esprimere il proprio parere, dovranno garantire il
contraddittorio  con  la  struttura  interessata,   audendone   il/la
segretario/a, al fine di acquisire gli elementi utili al rilascio del
loro parere. 
    3. La gestione delle situazioni di cui al comma  2  e'  affidata,
per il periodo dallo scioglimento fino al Congresso straordinario, ad
una/un compagna/o con i  compiti  di  commissaria/o  straordinaria/o.
Questi non puo' assumere iniziative che vadano oltre i contenuti  del
suo mandato, cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina.