Art. 35 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti. 
  2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del  codice  di
procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo  V-ter  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni
per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e  disposizioni
transitorie,  introdotte  dal  presente  decreto  hanno   effetto   a
decorrere dal 1°  gennaio  2023  e  da  tale  data  si  applicano  ai
procedimenti civili pendenti davanti  al  tribunale,  alla  corte  di
appello e  alla  Corte  di  cassazione.  Gli  articoli  196-quater  e
196-sexies  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   di
procedura civile si applicano ai dipendenti di cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal  30
giugno 2023. 
  3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle  acque
pubbliche le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  si
applicano a decorrere dal  30  giugno  2023,  anche  ai  procedimenti
pendenti a tale  data,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 127, terzo comma, 127-bis e  127-ter  che  hanno  effetto  a
decorrere dal  1°  gennaio  2023  anche  per  i  procedimenti  civili
pendenti a tale data. Con  uno  o  piu'  decreti  non  aventi  natura
regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita'
dei relativi servizi di comunicazione, puo'  individuare  gli  uffici
nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche
categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 
  4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli  uffici  giudiziari
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le  disposizioni  di  cui  al
comma 2, primo periodo, si applicano  a  decorrere  dal  quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con
i quali il Ministro della  giustizia  accerta  la  funzionalita'  dei
relativi servizi. 
  5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro  secondo
del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto,
si  applicano  alle  impugnazioni  proposte   avverso   le   sentenze
depositate successivamente al 30 giugno 2023. 
  6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al  capo  III
del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e  di
cui al capo IV delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente  decreto,  si
applicano ai giudizi introdotti con ricorso  notificato  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023. 
  7. Gli articoli  372,  375,  376,  377,  378,  379,  380,  380-bis,
380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del  codice  di  procedura  civile,
come modificati o abrogati dal presente decreto, si  applicano  anche
ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla  data  del  1°
gennaio 2023 per i quali  non  e'  stata  ancora  fissata  udienza  o
adunanza in camera di consiglio. 
  8. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  363-bis  del  codice  di
procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla
data del 30 giugno 2023. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55,  56
e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali  instaurati  dopo  il  30
giugno 2023. 
  10. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo
196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal  presente  decreto,  i
collegamenti da  remoto  per  lo  svolgimento  delle  udienze  civili
continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del
20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7,  lettera  f),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per gli articoli del codice di  procedura  civile  si
          veda nelle note all'articolo 3. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  83,  comma  7,
          lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (Misure
          di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
                "Art. 83. (  Nuove  misure  urgenti  per  contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti in materia di giustizia civile, penale,  tributaria
          e militare). - 1. - 6. (Omissis). 
              7. Per assicurare le finalita' di cui  al  comma  6,  i
          capi degli uffici giudiziari possono adottare  le  seguenti
          misure: 
                a) - e) (Omissis); 
                f) la  previsione  dello  svolgimento  delle  udienze
          civili che non richiedono la presenza di  soggetti  diversi
          dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari  del  giudice,
          anche se finalizzate all'assunzione di informazioni  presso
          la  pubblica  amministrazione,  mediante  collegamenti   da
          remoto  individuati  e  regolati  con   provvedimento   del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. Lo svolgimento  dell'udienza
          deve  in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti;  il  luogo  posto  nell'ufficio
          giudiziario  da  cui  il  magistrato  si  collega  con  gli
          avvocati, le parti ed il personale addetto  e'  considerato
          aula  d'udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   Prima
          dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori  delle
          parti e al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la  sua
          partecipazione, giorno, ora e  modalita'  di  collegamento.
          All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'
          con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
          e, ove trattasi di parti, della loro  libera  volonta'.  Di
          tutte le ulteriori operazioni e'  dato  atto  nel  processo
          verbale; 
                g) - h-bis). (Omissis).".