Art. 38 Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152, le parole "secondo comma" sono sostituite con le seguenti "quarto comma".
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale), come modificato dal presente decreto: "Art. 3. (Ricerca delle informazioni sui conti bancari). - 1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento e' competente, quale autorita' di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma. 2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalita' telematiche di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile. 3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.".