Art. 38 
 
      Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 
 
  1. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  26  ottobre
2020, n. 152, le  parole  "secondo  comma"  sono  sostituite  con  le
seguenti "quarto comma". 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 26 ottobre  2020,  n.  152  (Adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
          maggio 2014, che istituisce una procedura  per  l'ordinanza
          europea di sequestro conservativo su conti bancari al  fine
          di facilitare il recupero transfrontaliero dei  crediti  in
          materia civile e commerciale), come modificato dal presente
          decreto: 
                "Art.  3.  (Ricerca  delle  informazioni  sui   conti
          bancari). - 1. Per l'acquisizione  delle  informazioni  sui
          conti bancari di cui all'articolo  14  del  regolamento  e'
          competente, quale autorita' di informazione, il  presidente
          del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza,
          il domicilio, la dimora o la  sede.  Per  le  attivita'  di
          ricerca delle informazioni di  cui  al  presente  articolo,
          quando il debitore non ha la residenza,  il  domicilio,  la
          dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del
          Tribunale di Roma. 
                2. Il presidente del  tribunale  dispone  la  ricerca
          delle informazioni con  le  modalita'  telematiche  di  cui
          all'articolo  492-bis,  quarto  comma,  primo   e   secondo
          periodo, del codice di procedura civile. 
                3. Quando le  strutture  tecnologiche,  necessarie  a
          consentire  l'accesso  diretto  da   parte   dell'ufficiale
          giudiziario alle banche dati di  cui  all'articolo  492-bis
          del codice di  procedura  civile  e  a  quelle  individuate
          nell'elenco di cui all'articolo  155-quater,  primo  comma,
          delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
          civile e disposizioni transitorie,  non  sono  funzionanti,
          l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi  gestori  le
          informazioni nelle stesse contenute.".