Art. 39 
 
               Elenco nazionale dei consulenti tecnici 
 
  1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento  dell'elenco  di  cui
all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,
introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con  provvedimento
del direttore generale  dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia.