Art. 40 
 
                   Monitoraggio dei dati contenuti 
                     nei rapporti riepilogativi 
 
  1. I rapporti riepilogativi periodici  e  finali  previsti  per  le
procedure concorsuali e  i  rapporti  riepilogativi  previsti  per  i
procedimenti di  esecuzione  forzata  devono  essere  depositati  con
modalita'   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    anche
regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
ricezione  dei  documenti   informatici,   nonche'   delle   apposite
specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.