Art. 38 
 
  Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale 
 
  1. Al Libro X, Titolo  II  del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 656: 
      1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all'esecuzione» sono
inserite le seguenti: «nonche' l'avviso al condannato che ha facolta'
di accedere ai programmi di giustizia riparativa»; 
      2) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Con l'avviso il condannato e' informato che ha facolta' di  accedere
ai programmi di giustizia riparativa e che,  se  il  processo  si  e'
svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla  conoscenza
della sentenza puo' chiedere, in presenza dei  relativi  presupposti,
la  restituzione  nel  termine  per  proporre   impugnazione   o   la
rescissione del giudicato.»; 
    b) all'articolo 657,  al  comma  3,  dopo  le  parole:  «pubblico
ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso  di  condanna  alla
pena del lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo,  al  giudice»,  la
parola: «sanzione» e' sostituita dalla parola: «pena»  e  la  parola:
«sanzioni», ovunque ricorra, e' sostituita dalla parola: «pene»; 
    c) l'articolo 660 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Quando  deve
essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione
di una  pena  detentiva,  il  pubblico  ministero  emette  ordine  di
esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento. 
      2. L'ordine e' notificato al  condannato  e  al  suo  difensore
nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore  che
lo ha assistito nella fase del giudizio, e  contiene  le  generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e  quanto  altro
valga   a   identificarla,   l'imputazione,   il   dispositivo    del
provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della  pena,  nonche'  le
modalita' del pagamento, che  puo'  avvenire  in  un'unica  soluzione
ovvero in rate mensili ai  sensi  dell'articolo  133-ter  del  codice
penale, secondo quanto disposto dal  giudice  nella  sentenza  o  nel
decreto  di  condanna.  Nei  casi  dell'articolo  534,  l'ordine   di
esecuzione e' notificato altresi' al civilmente obbligato per la pena
pecuniaria. 
      3. L'ordine di esecuzione contiene  altresi'  l'intimazione  al
condannato a pena pecuniaria di  provvedere  al  pagamento  entro  il
termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza,
la pena pecuniaria sara' convertita nella semiliberta' sostitutiva o,
in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica  utilita'
sostitutivo o nella  detenzione  domiciliare  sostitutiva,  ai  sensi
degli articoli 102 e 103  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria  sostitutiva,
nella  semiliberta'  sostitutiva  o  nella   detenzione   domiciliare
sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilita', nel  lavoro
di pubblica  utilita'  sostitutivo  o  nella  detenzione  domiciliare
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre  1981,
n.  689.  L'ordine  di  esecuzione  contiene  inoltre   l'avviso   al
condannato che, quando non e' gia' stato disposto  nella  sentenza  o
nel decreto di condanna, entro venti giorni, puo'  depositare  presso
la segreteria del pubblico ministero  istanza  di  pagamento  rateale
della pena pecuniaria, ai  sensi  dell'articolo  133-ter  del  codice
penale. Se e' presentata istanza di pagamento  rateale,  il  pubblico
ministero  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di   sorveglianza
competente, che procede ai sensi  dell'articolo  667,  comma  4.  Con
l'avviso il condannato e' informato che, se il processo si e'  svolto
in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla  conoscenza  della
sentenza puo' chiedere, in  presenza  dei  relativi  presupposti,  la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o  la  rescissione
del giudicato. Nell'avviso il condannato e' altresi' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
      4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna e' stato
disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter
del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione  del
numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna  per  il
pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero  ingiunge
al condannato di pagare la  prima  rata  entro  trenta  giorni  dalla
notifica del provvedimento,  avvertendolo  che  in  caso  di  mancato
tempestivo pagamento della  prima  rata  sono  previsti  l'automatica
decadenza dal beneficio e il pagamento  della  restante  parte  della
pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione  ai
sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi. 
      5. Quando e' provato o appare probabile che il  condannato  non
abbia  avuto  effettiva  conoscenza  dell'ordine  di  esecuzione,  il
pubblico ministero puo'  assumere,  anche  presso  il  difensore,  le
opportune  informazioni,  all'esito  delle  quali  puo'  disporre  la
rinnovazione della notifica. 
      6. Entro il termine  indicato  nell'ordine  di  esecuzione,  il
pubblico  ministero  accerta  l'avvenuto  pagamento  della  multa   o
dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione
della pena. In caso  di  pagamento  rateale,  il  pubblico  ministero
accerta l'avvenuto pagamento delle rate e,  dopo  l'ultima,  dichiara
l'avvenuta esecuzione della pena. 
      7. Quando accerta il mancato pagamento della  pena  pecuniaria,
ovvero  di  una  rata  della  stessa,  entro  il   termine   indicato
nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette  gli  atti
al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai  sensi
degli articoli 102 e 103  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
ovvero, quando si tratta di pena  pecuniaria  sostitutiva,  ai  sensi
dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni  caso,
se il pagamento della pena  pecuniaria  e'  stato  disposto  in  rate
mensili, e' convertita la parte non ancora pagata. 
      8. Il procedimento per la conversione  della  pena  pecuniaria,
anche sostitutiva, e' disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la
conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102  e
103 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. 
      9. Il magistrato  di  sorveglianza  provvede  alla  conversione
della  pena  pecuniaria  con  ordinanza,  previo  accertamento  della
condizione di insolvenza ovvero di insolvibilita' del  condannato.  A
tal fine dispone le opportune indagini  nel  luogo  del  domicilio  o
della residenza, ovvero  dove  si  ha  ragione  di  ritenere  che  il
condannato  possieda  beni  o  cespiti  di  reddito  e  richiede,  se
necessario,  informazioni  agli  organi  finanziari  o   di   polizia
giudiziaria. 
      10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e' dovuto
a insolvibilita',  il  condannato  puo'  chiedere  al  magistrato  di
sorveglianza il differimento  della  conversione  per  un  tempo  non
superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo  stato  di
insolvibilita'  perdura.  Ai  fini  della   estinzione   della   pena
pecuniaria per decorso del tempo, non  si  tiene  conto  del  periodo
durante il quale la conversione e' stata differita. 
      11. Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo  534  ed  e'
accertata  l'insolvibilita'  del   condannato,   il   magistrato   di
sorveglianza ne da' comunicazione al  pubblico  ministero,  il  quale
ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria  di  provvedere
al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine  di  cui  al
comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro  il  termine  di
cui  al  comma  4.  Qualora  il  civilmente  obbligato  per  la  pena
pecuniaria non provveda al pagamento entro i  termini  stabiliti,  il
pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza
che  provvede  alla  conversione  della  pena   nei   confronti   del
condannato. 
      12. L'ordinanza di conversione e' eseguita  dal  magistrato  di
sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. 
      13. Il ricorso contro l'ordinanza di  conversione  ne  sospende
l'esecuzione. 
      14. Per l'esecuzione delle pene  sostitutive  conseguenti  alla
conversione della pena pecuniaria si  applica  l'articolo  107  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
      15. Le pene sostitutive,  conseguenti  alla  conversione  della
pena pecuniaria,  sono  immediatamente  revocate  dal  magistrato  di
sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato  la  multa  o
l'ammenda, dedotta la somma corrispondente  alla  durata  della  pena
conseguente alla conversione gia' espiata. Durante  l'esecuzione,  il
condannato puo' chiedere al  magistrato  di  sorveglianza  di  essere
ammesso al pagamento rateale,  ai  sensi  dell'articolo  133-ter  del
codice penale. In tal caso,  dopo  il  pagamento  della  prima  rata,
l'esecuzione della pena conseguente alla  conversione  e'  sospesa  e
riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»; 
    d) all'articolo 661: 
      1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Quando  deve
essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive
della  semiliberta'  e  della  detenzione  domiciliare,  il  pubblico
ministero trasmette la sentenza al magistrato  di  sorveglianza,  che
provvede senza ritardo ai  sensi  dell'articolo  62  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  Fino  alla  decisione  del  magistrato  di
sorveglianza,  se  il  condannato   alla   pena   sostitutiva   della
semiliberta' o della detenzione domiciliare e' in custodia cautelare,
permane  nello  stato  detentivo  in  cui  si  trova   e   il   tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli  effetti.
In tutti  gli  altri  casi,  le  misure  cautelari  disposte  perdono
immediatamente efficacia.»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
L'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' ordinata dal  giudice
che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63
della legge 24 novembre 1981, n. 689.» 
      3) nella rubrica, la  parola  «sanzioni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «pene». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo degli articoli 656, 657 e 661 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art.656 (Esecuzione  delle  pene  detentive).  -  1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
                2. Se il condannato e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
                3. L'ordine di  esecuzione  contiene  le  generalita'
          della persona nei cui  confronti  deve  essere  eseguito  e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione  nonche'  l'avviso  al  condannato  che   ha
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia  riparativa.
          L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 
                3-bis.  L'ordine  di  esecuzione  della  sentenza  di
          condanna a pena detentiva nei confronti di madre  di  prole
          di  minore  eta'  e'  comunicato   al   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
          esecuzione della sentenza. 
                4. L'ordine che dispone la carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previstedall'articolo 277. 
                4-bis. Al di fuori dei casi  previsti  dal  comma  9,
          lett. b), quando la residua pena da espiare, computando  le
          detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26  luglio
          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il
          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di
          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di
          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi
          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al
          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata
          ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26  luglio  1975,
          n.  354.  La  presente  disposizione  non  si  applica  nei
          confronti   dei   condannati   per   i   delitti   di   cui
          all'articolo4-bisdellalegge 26 luglio 1975, n. 354. 
                4-ter. Quando il condannato  si  trova  in  stato  di
          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette
          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla
          liberazione anticipata. 
                4-quater. Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,  il
          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai
          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
                5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
          nei casi previsti  dall'articolo  47-ter,  comma  1,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei  casi  di  cui
          agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato  condecreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e
          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.
          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono
          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la
          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha
          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro
          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata
          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1,  dellalegge  26  luglio  1975,  n.  354,  e   successive
          modificazioni, e di cui all'articolo  94  del  testo  unico
          approvato condecreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'articolo
          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non  sia  presentata  l'istanza  o   la   stessa   sia
          inammissibile ai sensi degli articoli  90  e  seguenti  del
          citato testo unico, l'esecuzione  della  pena  avra'  corso
          immediato. Con l'avviso il condannato e' informato  che  ha
          facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
          che, se il processo  si  e'  svolto  in  sua  assenza,  nel
          termine di trenta giorni dalla  conoscenza  della  sentenza
          puo' chiedere, in presenza  dei  relativi  presupposti,  la
          restituzione nel termine per  proporre  impugnazione  o  la
          rescissione del giudicato. 
                6. L'istanza deve essere presentata dal condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.
          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   tribunale   di
          sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
          quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 
                7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
          unico approvato condecreto del Presidente della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
                8. Salva la disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cuiall'articolo 94 del medesimo testo unico non  risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
                8-bis. Quando e' provato o appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
                9. La sospensione dell'esecuzione di cui al  comma  5
          non puo' essere disposta: 
                  a) nei confronti dei condannati per  i  delitti  di
          cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,
          e successive modificazioni, nonche' di  cui  agli  articoli
          423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,  624-bis
          del codice  penale,  fatta  eccezione  per  coloro  che  si
          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi
          dell'articolo 89 del  testo  unico  di  cui  aldecreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni; 
                  b) nei  confronti  di  coloro  che,  per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato  di
          custodia  cautelare  in  carcere  nel  momento  in  cui  la
          sentenza diviene definitiva; 
                  [c)]. 
                10. Nella situazione considerata dal comma 5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i
          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli
          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'
          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure
          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del
          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello
          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  47-ter
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, provvede  in  ogni  caso  il  magistrato  di
          sorveglianza." 
                "Art. 657 (Computo della custodia cautelare  e  delle
          pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
          determinare la  pena  detentiva  da  eseguire,  computa  il
          periodo di custodia cautelare subita per lo  stesso  o  per
          altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso.  Allo
          stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria  di
          una misura di sicurezza detentiva, se questa non  e'  stata
          applicata definitivamente. 
                2. Il pubblico ministero computa altresi' il  periodo
          di pena detentiva espiata per un reato diverso,  quando  la
          relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
          stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
          nei limiti dello stesso. 
                3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2,  il  condannato
          puo' chiedere al pubblico ministero o, in caso di  condanna
          alla pena del lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo,  al
          giudice che i periodi  di  custodia  cautelare  e  di  pena
          detentiva espiata, operato il ragguaglio,  siano  computati
          per la determinazione della pena pecuniaria  o  della  pena
          sostitutiva da eseguire; nei casi  previsti  dal  comma  2,
          puo' altresi' chiedere  che  le  pene  sostitutive  espiate
          siano computate nelle  pene  sostitutive  da  eseguire  per
          altro reato. 
                4. In ogni caso sono computate soltanto  la  custodia
          cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione  del
          reato per il quale  deve  essere  determinata  la  pena  da
          eseguire. 
                5. Il pubblico ministero provvede  con  decreto,  che
          deve essere notificato al condannato e al suo difensore." 
                "Art. 661  (Esecuzione  delle  pene  sostitutive).  -
          1.Quando deve essere eseguita una sentenza  di  condanna  a
          una delle  pene  sostitutive  della  semiliberta'  e  della
          detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette  la
          sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede  senza
          ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge  24  novembre
          1981  n.  689.  Fino  alla  decisione  del  magistrato   di
          sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva  della
          semiliberta' o della detenzione domiciliare e' in  custodia
          cautelare permane nello stato detentivo in cui si  trova  e
          il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata  a
          tutti gli effetti. In  tutti  gli  altri  casi,  le  misure
          cautelari disposte perdono immediatamente efficacia. 
                1-bis. L'esecuzione del lavoro di  pubblica  utilita'
          e' ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il  quale
          provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24  novembre
          1981, n. 689. 
                2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e'
          eseguita a norma dell'articolo 660.".