Art. 38
Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale
1. Al Libro X, Titolo II del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 656:
1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all'esecuzione» sono
inserite le seguenti: «nonche' l'avviso al condannato che ha facolta'
di accedere ai programmi di giustizia riparativa»;
2) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
«Con l'avviso il condannato e' informato che ha facolta' di accedere
ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si e'
svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza
della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti,
la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato.»;
b) all'articolo 657, al comma 3, dopo le parole: «pubblico
ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso di condanna alla
pena del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, al giudice», la
parola: «sanzione» e' sostituita dalla parola: «pena» e la parola:
«sanzioni», ovunque ricorra, e' sostituita dalla parola: «pene»;
c) l'articolo 660 e' sostituito dal seguente:
«Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Quando deve
essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione
di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.
2. L'ordine e' notificato al condannato e al suo difensore
nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che
lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro
valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del
provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonche' le
modalita' del pagamento, che puo' avvenire in un'unica soluzione
ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice
penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel
decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di
esecuzione e' notificato altresi' al civilmente obbligato per la pena
pecuniaria.
3. L'ordine di esecuzione contiene altresi' l'intimazione al
condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il
termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza,
la pena pecuniaria sara' convertita nella semiliberta' sostitutiva o,
in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi
degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva,
nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare
sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro
di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al
condannato che, quando non e' gia' stato disposto nella sentenza o
nel decreto di condanna, entro venti giorni, puo' depositare presso
la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale
della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice
penale. Se e' presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico
ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con
l'avviso il condannato e' informato che, se il processo si e' svolto
in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della
sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione
del giudicato. Nell'avviso il condannato e' altresi' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna e' stato
disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter
del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del
numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il
pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge
al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato
tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica
decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della
pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai
sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.
5. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non
abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il
pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le
opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la
rinnovazione della notifica.
6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il
pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o
dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione
della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero
accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara
l'avvenuta esecuzione della pena.
7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria,
ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato
nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti
al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi
degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso,
se il pagamento della pena pecuniaria e' stato disposto in rate
mensili, e' convertita la parte non ancora pagata.
8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria,
anche sostitutiva, e' disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la
conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e
103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione
della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della
condizione di insolvenza ovvero di insolvibilita' del condannato. A
tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o
della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il
condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se
necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia
giudiziaria.
10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e' dovuto
a insolvibilita', il condannato puo' chiedere al magistrato di
sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non
superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di
insolvibilita' perdura. Ai fini della estinzione della pena
pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo
durante il quale la conversione e' stata differita.
11. Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed e'
accertata l'insolvibilita' del condannato, il magistrato di
sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale
ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere
al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al
comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di
cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena
pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il
pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza
che provvede alla conversione della pena nei confronti del
condannato.
12. L'ordinanza di conversione e' eseguita dal magistrato di
sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili.
13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende
l'esecuzione.
14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla
conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della
pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di
sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o
l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena
conseguente alla conversione gia' espiata. Durante l'esecuzione, il
condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza di essere
ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del
codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata,
l'esecuzione della pena conseguente alla conversione e' sospesa e
riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»;
d) all'articolo 661:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando deve
essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive
della semiliberta' e della detenzione domiciliare, il pubblico
ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che
provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di
sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della
semiliberta' o della detenzione domiciliare e' in custodia cautelare,
permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono
immediatamente efficacia.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.
L'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' ordinata dal giudice
che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63
della legge 24 novembre 1981, n. 689.»
3) nella rubrica, la parola «sanzioni» e' sostituita dalla
seguente: «pene».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 656, 657 e 661 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art.656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
L'ordine e' notificato al difensore del condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previstedall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo4-bisdellalegge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato condecreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cuiall'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis
del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva;
[c)].
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza."
"Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle
pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
determinare la pena detentiva da eseguire, computa il
periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per
altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo
stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata
applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo
di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la
relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato
puo' chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna
alla pena del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, al
giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena
detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati
per la determinazione della pena pecuniaria o della pena
sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2,
puo' altresi' chiedere che le pene sostitutive espiate
siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per
altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia
cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del
reato per il quale deve essere determinata la pena da
eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che
deve essere notificato al condannato e al suo difensore."
"Art. 661 (Esecuzione delle pene sostitutive). -
1.Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a
una delle pene sostitutive della semiliberta' e della
detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la
sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza
ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre
1981 n. 689. Fino alla decisione del magistrato di
sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della
semiliberta' o della detenzione domiciliare e' in custodia
cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e
il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a
tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure
cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.
1-bis. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilita'
e' ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale
provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e'
eseguita a norma dell'articolo 660.".