Art. 39
Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale
1. Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 666, comma 4, le parole: «; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine si procede
mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione
di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se
e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a
distanza, l'interessato»;
b) all'articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo le parole:
«cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «e all'applicazione
della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis»;
c) all'articolo 678, al comma 1-bis, le parole: «della
semidetenzione e della liberta' controllata» sono sostituite dalle
seguenti: «delle pene sostitutive della semiliberta' e della
detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione
della pena pecuniaria».
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo degli articoli 666, 676 e 678 del
codice di procedura penale, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il
giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata
per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce
mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata
sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del
collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara
inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro
cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo'
essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione
necessaria del difensore e del pubblico ministero.
L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente.
A tal fine si procede mediante collegamento a distanza,
quando una particolare disposizione di legge lo prevede o
quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e' detenuto
o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice e non consente all'audizione mediante collegamento
a distanza, l'interessato e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazionie quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a normadell'articolo 140comma 2."
"Art. 676 (Altre competenze). - 1. Il giudice
dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione
della pena quando la stessa non consegue alla liberazione
condizionale o all'affidamento in prova al servizio
sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o
alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione
della riduzione della pena prevista dall'articolo 442,
comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione
procede a norma dell'articolo 667, comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle
cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo
263, comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della
pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di
ufficio adottando i provvedimenti conseguenti."
"Art. 678 (Procedimento di sorveglianza). - 1. Il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il
tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza,
se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del
pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di
ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi e' motivo di
dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono
comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.
1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie
attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione
delle pene sostitutive della semiliberta' e della
detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla
conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di
sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di
riabilitazione, alla valutazione sull'esito
dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla
liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione
della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e
2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma
dell'articolo 667, comma 4.
1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a
un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui
all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di
sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie
informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un
termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza
formalita', puo' applicare in via provvisoria una delle
misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza
di applicazione provvisoria della misura e' comunicata al
pubblico ministero e notificata all'interessato e al
difensore, i quali possono proporre opposizione al
tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.
Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per
l'opposizione, conferma senza formalita' la decisione del
magistrato. Quando non e' stata emessa o confermata
l'ordinanza provvisoria, o e' stata proposta opposizione,
il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1.
Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione
sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.
2. Quando si procede nei confronti di persona
sottoposta a osservazione scientifica della personalita',
il giudice acquisisce la relativa documentazione e si
avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del
trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore
generale presso la corte di appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza.
3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza
si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita',
l'avvertimento della facolta' di parteciparvi
personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa
richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano
in ogni caso le forme e le modalita' di partecipazione a
distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste
dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a
distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato,
ne fa richiesta ovvero quando lo stesso e' detenuto o
internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del
giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la
traduzione dell'interessato.".