Art. 39 
 
 Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del Libro X del codice di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 666, comma 4,  le  parole:  «;  tuttavia,  se  e'
detenuto o internato in luogo posto fuori  della  circoscrizione  del
giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal  fine  si  procede
mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione
di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia,  se
e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice  e  non  consente  all'audizione  mediante   collegamento   a
distanza, l'interessato»; 
    b) all'articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo  le  parole:
«cose sequestrate» sono inserite  le  seguenti:  «e  all'applicazione
della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis»; 
    c)  all'articolo  678,  al  comma  1-bis,   le   parole:   «della
semidetenzione e della liberta' controllata»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delle  pene  sostitutive  della  semiliberta'   e   della
detenzione domiciliare e  delle  pene  conseguenti  alla  conversione
della pena pecuniaria». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il testo degli articoli 666, 676 e 678 del
          codice di procedura penale, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 666  (Procedimento  di  esecuzione).  -  1.  Il
          giudice dell'esecuzione procede a  richiesta  del  pubblico
          ministero, dell'interessato o del difensore. 
                2. Se la richiesta  appare  manifestamente  infondata
          per difetto delle condizioni di  legge  ovvero  costituisce
          mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata
          sui medesimi elementi,  il  giudice  o  il  presidente  del
          collegio,  sentito  il  pubblico  ministero,  la   dichiara
          inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro
          cinque  giorni  all'interessato.  Contro  il  decreto  puo'
          essere proposto ricorso per cassazione. 
                3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
                4.  L'udienza  si  svolge   con   la   partecipazione
          necessaria  del  difensore  e   del   pubblico   ministero.
          L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente.
          A tal fine si procede  mediante  collegamento  a  distanza,
          quando una particolare disposizione di legge lo  prevede  o
          quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e'  detenuto
          o internato in luogo posto fuori della  circoscrizione  del
          giudice e non consente all'audizione mediante  collegamento
          a distanza,  l'interessato  e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
                5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti i documenti e le informazioni di cui  abbia  bisogno;
          se occorre assumere prove, procede in udienza nel  rispetto
          del contraddittorio. 
                6.  Il  giudice  decide  con  ordinanza.  Questa   e'
          comunicata o notificata  senza  ritardo  alle  parti  e  ai
          difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle
          impugnazionie  quelle  sul  procedimento   in   camera   di
          consiglio davanti alla corte di cassazione 
                7.   Il    ricorso    non    sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza, a meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente. 
                8. Se l'interessato e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore; se l'interessato ne e' privo,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore  e  al  curatore  competono   gli   stessi   diritti
          dell'interessato. 
                9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a normadell'articolo 140comma 2." 
                "Art.  676  (Altre  competenze).  -  1.  Il   giudice
          dell'esecuzione  e'  competente  a   decidere   in   ordine
          all'estinzione del reato dopo la  condanna,  all'estinzione
          della pena quando la stessa non consegue  alla  liberazione
          condizionale  o  all'affidamento  in  prova   al   servizio
          sociale, in ordine alle pene accessorie,  alla  confisca  o
          alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione
          della riduzione  della  pena  prevista  dall'articolo  442,
          comma 2-bis. In  questi  casi  il  giudice  dell'esecuzione
          procede a norma dell'articolo 667, comma 4. 
                2. Qualora sorga controversia sulla proprieta'  delle
          cose confiscate, si applica la  disposizione  dell'articolo
          263, comma 3. 
                3. Quando accerta  l'estinzione  del  reato  o  della
          pena, il  giudice  dell'esecuzione  la  dichiara  anche  di
          ufficio adottando i provvedimenti conseguenti." 
                "Art. 678 (Procedimento di  sorveglianza).  -  1.  Il
          magistrato di sorveglianza, nelle  materie  attinenti  alle
          misure di sicurezza e alla dichiarazione di  abitualita'  o
          professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il
          tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza,
          se non diversamente previsto, procedono,  a  richiesta  del
          pubblico ministero, dell'interessato, del  difensore  o  di
          ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi e' motivo  di
          dubitare dell'identita' fisica di  una  persona,  procedono
          comunque a norma dell'articolo 667, comma 4. 
                1-bis. Il magistrato di sorveglianza,  nelle  materie
          attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle  pene
          pecuniarie, alla remissione del debito  e  alla  esecuzione
          delle  pene  sostitutive   della   semiliberta'   e   della
          detenzione  domiciliare  e  delle  pene  conseguenti   alla
          conversione  della  pena  pecuniaria,  e  il  tribunale  di
          sorveglianza, nelle  materie  relative  alle  richieste  di
          riabilitazione,      alla      valutazione       sull'esito
          dell'affidamento in prova, anche in casi particolari,  alla
          dichiarazione di  estinzione  del  reato  conseguente  alla
          liberazione condizionale e al differimento  dell'esecuzione
          della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri  1)  e
          2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a  norma
          dell'articolo 667, comma 4. 
                1-ter. Quando la pena da espiare non e'  superiore  a
          un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze  di  cui
          all'articolo 656, comma 5, il presidente del  tribunale  di
          sorveglianza,  acquisiti  i  documenti  e   le   necessarie
          informazioni, designa il magistrato  relatore  e  fissa  un
          termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza
          formalita', puo' applicare in  via  provvisoria  una  delle
          misure menzionate nell'articolo 656, comma  5.  L'ordinanza
          di applicazione provvisoria della misura e'  comunicata  al
          pubblico  ministero  e  notificata  all'interessato  e   al
          difensore,  i  quali  possono   proporre   opposizione   al
          tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.
          Il  tribunale  di  sorveglianza,  decorso  il  termine  per
          l'opposizione, conferma senza formalita' la  decisione  del
          magistrato.  Quando  non  e'  stata  emessa  o   confermata
          l'ordinanza provvisoria, o e' stata  proposta  opposizione,
          il tribunale di sorveglianza procede a norma del  comma  1.
          Durante il termine per l'opposizione e fino alla  decisione
          sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa. 
                2.  Quando  si  procede  nei  confronti  di   persona
          sottoposta a osservazione scientifica  della  personalita',
          il giudice  acquisisce  la  relativa  documentazione  e  si
          avvale,  se  occorre,  della  consulenza  dei  tecnici  del
          trattamento. 
                3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate,
          davanti  al  tribunale  di  sorveglianza,  dal  procuratore
          generale  presso  la  corte  di  appello  e,   davanti   al
          magistrato   di   sorveglianza,   dal   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale della sede  dell'ufficio  di
          sorveglianza. 
                3.1. Quando ne fa richiesta  l'interessato  l'udienza
          si svolge  in  forma  pubblica.  Si  osservano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. 
                3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza,  notificato
          all'interessato,   contiene,   a    pena    di    nullita',
          l'avvertimento    della    facolta'     di     parteciparvi
          personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne  fa
          richiesta, il giudice dispone la traduzione.  Si  applicano
          in ogni caso le forme e le modalita'  di  partecipazione  a
          distanza nei procedimenti in camera di  consiglio  previste
          dalla  legge.  La  partecipazione  all'udienza  avviene   a
          distanza anche quando l'interessato, detenuto o  internato,
          ne fa richiesta ovvero  quando  lo  stesso  e'  detenuto  o
          internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione  del
          giudice. Ove lo ritenga opportuno, il  giudice  dispone  la
          traduzione dell'interessato.".