Art. 47 
 
Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101,  relativo   al   regime   transitorio   per   i   procedimenti
  autorizzativi in corso 
 
  1. All'articolo 233, comma 1, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  55,  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «,
ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
230, o dell'articolo 98 del presente decreto» e le parole: «ai  sensi
delle previgenti disposizioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860». 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta l'art. 233 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  233  (Regime  transitorio  per  i   procedimenti
          autorizzativi in corso (decreto legislativo 17 marzo  1995,
          n. 230, art. 148)). - 1. Per gli impianti  nucleari  per  i
          quali sia stata inoltrata  istanza  di  disattivazione,  ai
          sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
          n. 230, o dell'art. 98  del  presente  decreto,  in  attesa
          della relativa autorizzazione, possono essere  autorizzati,
          ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
          particolari operazioni e  specifici  interventi,  ancorche'
          attinenti alla disattivazione, atti a  garantire  nel  modo
          piu' efficace la radioprotezione  dei  lavoratori  e  della
          popolazione.".