Art. 48 
 
Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101,   relativo   a   particolari   disposizioni   concernenti   le
  comunicazioni preventive di pratiche 
 
  1. All'articolo 234, comma 4, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020,  n.  101,  le  parole:  «e   in   corso   di   esercizio   alle
Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo
151» sono sostituite dalle seguenti: «e in corso di esercizio secondo
le previsioni di cui all'articolo 151, e a  comunicare  le  eventuali
variazioni alle Amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2». 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta l'art. 234 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  234  (Particolari  disposizioni  concernenti  le
          comunicazioni preventive di pratiche  (decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, art. 144-bis)). - 1. Ferme  restando
          le  disposizioni  di  esonero  di  cui  all'art.   47,   le
          comunicazioni preventive di  pratica  effettuate  ai  sensi
          dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230
          sono considerate, a tutti gli  effetti,  come  notifica  di
          pratica di cui all'art. 46. 
              2. Coloro che, al momento dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  eserciscono  una  pratica  sottoposta  a
          comunicazione preventiva a cui si applicano  le  previsioni
          per lo smaltimento in esenzione stabilite  ai  sensi  delle
          disposizioni  precedentemente  vigenti,   presentano   alle
          amministrazioni  procedenti,   entro   centottanta   giorni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  istanza  di
          autorizzazione all'allontanamento secondo  le  disposizioni
          di cui all'art. 54. 
              3.   Fino   all'emanazione   del    provvedimento    di
          autorizzazione di cui  al  comma  2,  l'allontanamento  dei
          materiali ed effluenti  e'  consentito  nelle  modalita'  e
          condizioni previste  all'art.  30,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
              4. Coloro che, alla data  dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, svolgono un'attivita'  per  la  quale  e'
          gia' stata effettuata la comunicazione  preventiva  di  cui
          all'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
          provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
          del presente decreto, a  far  effettuare  e  registrare  le
          valutazioni preventive e in corso di esercizio  secondo  le
          previsioni di cui all'art. 151, e a comunicare le eventuali
          variazioni alle Amministrazioni di cui all'art.  46,  comma
          2.».