Art. 48 Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche 1. All'articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «e in corso di esercizio alle Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo 151» sono sostituite dalle seguenti: «e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all'articolo 151, e a comunicare le eventuali variazioni alle Amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2».
Note all'art. 48: - Si riporta l'art. 234 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 234 (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 144-bis)). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'art. 47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui all'art. 46. 2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, presentano alle amministrazioni procedenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione all'allontanamento secondo le disposizioni di cui all'art. 54. 3. Fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, l'allontanamento dei materiali ed effluenti e' consentito nelle modalita' e condizioni previste all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 4. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono un'attivita' per la quale e' gia' stata effettuata la comunicazione preventiva di cui all'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio secondo le previsioni di cui all'art. 151, e a comunicare le eventuali variazioni alle Amministrazioni di cui all'art. 46, comma 2.».