Art. 49 Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII 1. All'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' abrogato: b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provvedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX».
Note all'art. 49: - Si riporta l'art. 235 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 235 (Provvedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX). - 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti medesimi. 2. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la richiesta di aggiornamento deve essere presentata nei termini previsti per il rinnovo. 3. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi aggiornati inviano all'ISIN, secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'art. 52, copia di tali provvedimenti. 4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di aggiornamento e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali ed effluenti nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza. 5. (abrogato)".