Art. 49 
 
Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII 
 
  1. All'articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' abrogato: 
    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Provvedimenti
autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX». 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta l'art. 235 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  235  (Provvedimenti  autorizzativi  diversi   da
          quelli di cui al Titolo IX). - 1. Coloro  che,  al  momento
          dell'entrata in vigore del presente decreto  sono  gia'  in
          possesso di  provvedimenti  autorizzativi  presentano  alle
          amministrazioni procedenti, entro due anni dall'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  istanza  di  aggiornamento
          secondo le norme del  presente  decreto  dei  provvedimenti
          medesimi. 
              2. Ove i provvedimenti autorizzativi  in  possesso  dei
          soggetti di  cui  al  comma  1  prevedono  il  rinnovo,  la
          richiesta  di  aggiornamento  deve  essere  presentata  nei
          termini previsti per il rinnovo. 
              3.   Le   autorita'   competenti   al   rilascio    dei
          provvedimenti autorizzativi  aggiornati  inviano  all'ISIN,
          secondo le modalita' indicate nei provvedimenti applicativi
          di cui all'art. 52, copia di tali provvedimenti. 
              4.   Fino   all'emanazione   dei    provvedimenti    di
          aggiornamento e' consentita la prosecuzione  dell'esercizio
          della pratica, incluso l'allontanamento  dei  materiali  ed
          effluenti nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni
          stabiliti nel  provvedimento  autorizzativo  rilasciato  in
          precedenza. 
              5. (abrogato)".