Art. 46
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
in materia di beni culturali
1. Con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica e con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda
del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di
manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), ((del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino
modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche,
dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa
segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di
cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque
i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle
condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei lavori e
ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite e il ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al
comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche'
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al ((codice di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a
criteri omogenei e priorita' fissati dal ((Ministero della
cultura))»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite
dalle seguenti:
«novanta giorni»;
2) dopo il comma 10 ((sono aggiunti i seguenti)):
«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale competente per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi
trenta giorni.».
((10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e
10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241».))