Art. 46 
 
           Semplificazione dei procedimenti amministrativi 
                    in materia di beni culturali 
 
  1. Con riferimento agli  immobili  di  proprieta'  pubblica  e  con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi  della  parte  seconda
del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al))  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  interessati  da  interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  le  opere  di
manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), ((del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  che  non  comportino
modifiche delle  caratteristiche  architettoniche,  morfotipologiche,
dei materiali o delle  finiture  esistenti,  sono  consentite  previa
segnalazione alla soprintendenza competente per territorio. 
  2.  La  soprintendenza  competente  per  territorio,  in  caso   di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento  della  segnalazione  di
cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi di essa. 
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti previsti dal  medesimo  comma  2  in  presenza  delle
condizioni previste dall'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  4.  Nel  caso  di  attestazioni   false   e   non   veritiere,   la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei  lavori  e
ordinare l'eliminazione delle opere gia'  eseguite  e  il  ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di  cui  al
comma 2, fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali  nonche'
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. Al ((codice di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le funzioni  di  tutela  sono  esercitate  conformemente  a
criteri  omogenei  e  priorita'   fissati   dal   ((Ministero   della
cultura))»; 
  b) all'articolo 12: 
    1) al comma 10, le parole: «centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «novanta giorni»; 
    2) dopo il comma 10 ((sono aggiunti i seguenti)): 
      «10-bis.  In  caso  di  inerzia,  il  potere  di  adottare   il
provvedimento e' attribuito  al  Direttore  generale  competente  per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i  successivi
trenta giorni.». 
  ((10-ter. Il mancato rispetto dei termini di  cui  ai  commi  10  e
10-bis e' valutabile ai fini  della  responsabilita'  disciplinare  e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241».))