Art. 46 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali 1. Con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio. 2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. 3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero della cultura»; b) all'articolo 12: 1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento e' attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.». 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre 2001, cosi' recita: «Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.» - Il testo dell'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 192 del 18 agosto 1990, cosi' recita: «Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2004: come modificato dal presente decreto: «Art. 3. (Tutela del patrimonio culturale). - Omissis. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero della cultura.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 10, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale). - Omissis. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento e' attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. 10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241». - Il testo dell'articolo 2, comma 9, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 cosi' recita: «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - Omissis. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.»