Art. 46 
 
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in  materia  di  beni
                              culturali 
 
  1. Con riferimento agli  immobili  di  proprieta'  pubblica  e  con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi  della  parte  seconda
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  interessati  da  interventi
finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  le  opere  di
manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  che  non  comportino
modifiche delle  caratteristiche  architettoniche,  morfotipologiche,
dei materiali o delle  finiture  esistenti,  sono  consentite  previa
segnalazione alla soprintendenza competente per territorio. 
  2.  La  soprintendenza  competente  per  territorio,  in  caso   di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento  della  segnalazione  di
cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi di essa. 
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti previsti dal  medesimo  comma  2  in  presenza  delle
condizioni previste dall'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  4.  Nel  caso  di  attestazioni   false   e   non   veritiere,   la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei  lavori  e
ordinare l'eliminazione delle opere gia'  eseguite  e  il  ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di  cui  al
comma 2, fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali  nonche'
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le funzioni  di  tutela  sono  esercitate  conformemente  a
criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero della cultura»; 
  b) all'articolo 12: 
    1) al comma 10, le parole: «centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «novanta giorni»; 
    2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis.  In  caso  di  inerzia,  il  potere  di  adottare   il
provvedimento e' attribuito  al  Direttore  generale  competente  per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i  successivi
trenta giorni.». 
  10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis
e'  valutabile  ai  fini   della   responsabilita'   disciplinare   e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del
          D.P.R.  6  giugno  2001,  n.   380   «Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n.  245  del  20  ottobre  2001,  cosi'
          recita: 
                «Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti.» 
              - Il  testo  dell'articolo  21-nonies,  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241  («Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi»),  pubblicata   sulla   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale  n.  192
          del 18 agosto 1990, cosi' recita: 
                «Art. 21-nonies (Annullamento  d'ufficio).  -  1.  Il
          provvedimento   amministrativo   illegittimo    ai    sensi
          dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al  medesimo
          articolo  21-octies,  comma  2,   puo'   essere   annullato
          d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,
          entro un termine  ragionevole,  comunque  non  superiore  a
          dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti  di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
                2. E' fatta salva la possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
                2-bis.  I  provvedimenti  amministrativi   conseguiti
          sulla  base  di  false  rappresentazioni  dei  fatti  o  di
          dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto  di
          notorieta'  false  o  mendaci  per  effetto   di   condotte
          costituenti  reato,  accertate  con  sentenza  passata   in
          giudicato, possono  essere  annullati  dall'amministrazione
          anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
          comma 1, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali
          nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  («Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6  luglio  2002,  n.  137»),  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale
          n. 45 del 24 febbraio 2004: come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  3.  (Tutela  del  patrimonio   culturale).   -
          Omissis. 
                2. L'esercizio delle funzioni di  tutela  si  esplica
          anche  attraverso  provvedimenti  volti  a   conformare   e
          regolare diritti e  comportamenti  inerenti  al  patrimonio
          culturale.  Le   funzioni   di   tutela   sono   esercitate
          conformemente a criteri omogenei e  priorita'  fissati  dal
          Ministero della cultura.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma  10,  del
          citato decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  12.  (Verifica  dell'interesse  culturale).  -
          Omissis. 
                10. Il procedimento di  verifica  si  conclude  entro
          novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
                10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare  il
          provvedimento   e'   attribuito   al   Direttore   generale
          competente per materia del  Ministero  della  cultura,  che
          provvede entro i successivi trenta giorni. 
                10-ter. Il mancato rispetto dei  termini  di  cui  ai
          commi  10  e   10-bis   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita'  disciplinare  e  dirigenziale,  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 9, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241». 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 9, della citata legge
          7 agosto 1990, n. 241 cosi' recita: 
                «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - Omissis. 
                9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento
          nei  termini  costituisce  elemento  di  valutazione  della
          performance   individuale,   nonche'   di   responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente.»