Art. 46 
 
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in  materia  di  beni
                              culturali 
 
  1. Con riferimento agli  immobili  di  proprieta'  pubblica  e  con
destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi  della  parte  seconda
del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  interessati  da
interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  le
opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001,  n.  380,  e  che  non   comportino   modifiche   delle
caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali  o
delle finiture esistenti, sono consentite  previa  segnalazione  alla
soprintendenza competente per territorio. 
  2.  La  soprintendenza  competente  per  territorio,  in  caso   di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento  della  segnalazione  di
cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi di essa. 
   3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di  cui  al
comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti previsti dal  medesimo  comma  2  in  presenza  delle
condizioni previste dall'articolo  21-nonies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  4.  Nel  caso  di  attestazioni   false   e   non   veritiere,   la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei  lavori  e
ordinare l'eliminazione delle opere gia'  eseguite  e  il  ripristino
dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di  cui  al
comma 2, fatta salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali  nonche'
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le funzioni  di  tutela  sono  esercitate  conformemente  a
criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero.»; 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»; 
      2) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
        «10-bis. In  caso  di  inerzia,  il  potere  di  adottare  il
provvedimento e' attribuito  al  Direttore  generale  competente  per
materia del Ministero della cultura, che provvede entro i  successivi
trenta giorni.».