Art. 54 
 
         Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte 
            differite e delle immobilizzazioni trasferite 
 
  1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio  transitorio
indica, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con  riferimento
al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese e'  soggetto
alle  disposizioni  del  presente  titolo  ovvero  alle  disposizioni
interne di trasposizione della direttiva negli Stati  membri  europei
ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole  OCSE  in  Stati
terzi. 
  2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di  un
Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi,
il gruppo multinazionale  o  nazionale  di  imprese  deve  tenere  in
considerazione le imposte anticipate e le imposte differite  iscritte
all'inizio  dell'esercizio   transitorio   nel   bilancio   e   negli
equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari  delle  imprese  ivi
localizzate. Si  tiene  conto  anche  delle  imposte  anticipate  non
iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti  contabili.
In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al
secondo periodo non  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 29, commi 5 e 7. 
  3. Ai fini  del  comma  2,  le  imposte  anticipate  e  le  imposte
differite rilevano in misura  pari  al  minore  tra  il  loro  valore
calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta  e  il  loro  valore
calcolato applicando la pertinente aliquota nominale  di  imposizione
in vigore nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che  sono  state
calcolate  applicando   una   aliquota   di   imposizione   inferiore
all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando  l'aliquota
minima di imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una
perdita rilevante. Sono irrilevanti le  iscrizioni  o  cancellazioni,
totali o  parziali,  contabilizzate  a  conto  economico  di  imposte
anticipate  per  effetto  di  modifiche  dei  loro   presupposti   di
registrazione contabile. 
  4. Le imposte anticipate che originano da elementi  reddituali  che
non concorrono alla formazione del reddito  o  perdita  rilevante  ai
sensi delle disposizioni del capo III non rilevano ai fini del  comma
2 se esse originano da transazioni poste  in  essere  successivamente
alla data del 30 novembre 2021. 
  5. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra
imprese  in  data  successiva  al  30  novembre  2021  ma   anteriore
all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro  valore  rilevante  ai
fini delle disposizioni  del  presente  titolo  corrisponde  al  loro
valore contabile in capo  alla  entita'  trasferente  alla  data  del
trasferimento. Tale valore e' aumentato  o  diminuito  a  seguito  di
ammortamenti,   svalutazioni,   rivalutazioni   o    capitalizzazioni
intercorse  dalla  data  del  trasferimento  sino  all'ultimo  giorno
antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono
irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni  con  il
criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso  di
ulteriore cessione sono calcolate, ai  fini  del  reddito  o  perdita
rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo
del presente comma.  Eventuali  valori  di  imposte  differite  e  di
imposte anticipate registrate dalle suddette imprese  in  conseguenza
del trasferimento sono ricalcolati avendo  a  riferimento  il  valore
contabile che le immobilizzazioni trasferite  avevano  in  capo  alla
entita' trasferente alla data del trasferimento.