Art. 56 Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa 1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 14, comma 5, quando la controllante capogruppo e' un'entita' esclusa, e' ridotta a zero: a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attivita' internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V; b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. 2. Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese e' localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e' ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attivita' internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V. 3. Un gruppo multinazionale di imprese e' considerato nella fase iniziale della sua attivita' internazionale se, per un esercizio: a) ha imprese in non piu' di sei Paesi; b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento non supera 50 milioni di euro. Ai fini del primo periodo, per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni tangibili piu' elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in tale Paese. 4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023. 5. L'entita' localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attivita' internazionale del gruppo al quale appartiene.