Art. 56 
 
                     Fase iniziale di esclusione 
                    dall'imposizione integrativa 
 
  1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante  capogruppo
localizzata  nel   territorio   dello   Stato   italiano   ai   sensi
dell'articolo  13,  comma  2,  o  da  una   partecipante   intermedia
localizzata  nel   territorio   dello   Stato   italiano   ai   sensi
dell'articolo 14, comma  5,  quando  la  controllante  capogruppo  e'
un'entita' esclusa, e' ridotta a zero: 
    a) nei primi  cinque  anni  della  fase  iniziale  dell'attivita'
internazionale    del    gruppo    multinazionale     di     imprese,
indipendentemente dai requisiti di cui al capo V; 
    b)  nei  primi  cinque  anni  a  decorrere   dal   primo   giorno
dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima  volta
nell'ambito di applicazione del presente titolo. 
  2. Se la controllante capogruppo di  un  gruppo  multinazionale  di
imprese e' localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione  integrativa
dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato  italiano
ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  e'  ridotta  a  zero  nei  primi
cinque anni della fase  iniziale  dell'attivita'  internazionale  del
gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti  di
cui al capo V. 
  3. Un gruppo multinazionale di imprese e'  considerato  nella  fase
iniziale della sua attivita' internazionale se, per un esercizio: 
    a) ha imprese in non piu' di sei Paesi; 
    b) la somma del valore contabile  netto  dei  beni  tangibili  di
tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate  in  tutti  Paesi
diversi dal Paese di riferimento non supera 50 milioni  di  euro.  Ai
fini del primo periodo, per «Paese  di  riferimento»  si  intende  il
Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale detengono il valore
totale dei beni tangibili  piu'  elevato  nell'esercizio  in  cui  il
gruppo multinazionale rientra  per  la  prima  volta  nell'ambito  di
applicazione del presente Titolo. Il valore totale dei beni tangibili
in un Paese corrisponde alla somma  dei  valori  contabili  netti  di
tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo  multinazionale
che sono localizzate in tale Paese. 
  4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera  a),  e  al
comma  2,  decorre  dall'inizio  dell'esercizio  in  cui  il   gruppo
multinazionale di imprese rientra per la prima volta  nell'ambito  di
applicazione del presente titolo.  Per  i  gruppi  multinazionali  di
imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1,
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di
cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre  dal  31  dicembre
2023. Per i  gruppi  multinazionali  di  imprese  che  soddisfano  le
condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al  momento  dell'entrata
in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di  cui  al
comma 2 decorre dal 31 dicembre  2024.  Per  i  gruppi  nazionali  di
imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma  1,
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di
cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre  dal  31  dicembre
2023. 
  5. L'entita' localizzata nel territorio dello  Stato,  designata  a
presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia
delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della
attivita' internazionale del gruppo al quale appartiene.