Art. 60 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli  esercizi
che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di  cui
agli articoli 19, 20 e 21 si applicano dagli esercizi che decorrono a
partire  dal  31  dicembre  2024,   fatto   salvo   quanto   previsto
nell'articolo 57, comma 1.