Art. 41
Controlli e ispezioni
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a
programmare ed eseguire i controlli e le ispezioni di cui agli
articoli 123 e 126 del regolamento, fatto salvo quanto disposto al
comma 2.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
attraverso i servizi veterinari delle autorita' territorialmente
competenti, sono le autorita' competenti a programmare, su indirizzo
del Ministero della salute, ed eseguire i controlli e le ispezioni di
cui all'articolo 123, paragrafo 1, lettera a), del regolamento,
esclusi i controlli e le ispezioni nei confronti di fabbricanti di
medicinali e sostanze attive che rientrano nella competenza del
Ministero della salute nonche' le ispezioni e controlli di cui
all'articolo 123, paragrafo 1, lettere b), d), e), f), g) e j) del
regolamento.
3. I controlli di cui al presente articolo sono eseguiti secondo i
principi, i criteri e le modalita' di cui al regolamento (UE)
2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
nonche' al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, le cui
disposizioni si applicano ove compatibili. Il personale incaricato di
svolgere i controlli e le ispezioni puo' acquisire ogni evidenza
documentale ritenuta necessaria ivi compreso materiale video
fotografico realizzato in loco.
4. Le spese relative ai controlli e alle ispezioni di cui
all'articolo 123, paragrafi 2 e 6, del regolamento di competenza del
Ministero della salute, calcolate tenendo conto delle spese di
missione del personale, sono poste a carico dei soggetti nei
confronti dei quali sono effettuati i controlli e le ispezioni. Dette
somme sono riassegnate al Ministero della salute per la copertura
delle spese sostenute per tali attivita'.
5. Al personale incaricato di svolgere l'attivita' ispettiva presso
i siti di fabbricazione dei medicinali veterinari e delle sostanze
farmacologicamente attive e' corrisposto il medesimo compenso
previsto per il personale incaricato di svolgere gli accertamenti
tecnici presso i siti di produzione dei medicinali per uso umano. Il
compenso di cui al presente comma e' a carico dei soggetti
nell'interesse dei quali e' effettuata l'attivita' ispettiva ed e'
corrisposto secondo le modalita' di cui al comma 4.
Note all'art. 41:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 si
veda nelle note alle premesse.