Art. 42 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  in
commercio  medicinali  veterinari   senza   l'autorizzazione   o   la
registrazione rilasciate ai sensi  dell'articolo  5  del  regolamento
nonche' dell'articolo 5, comma 1 e  dell'articolo  9,  comma  1,  del
presente  decreto,  e'   soggetto   al   pagamento   della   sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  10.330  a  euro  62.000.  A  tale
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
confisca dei medicinali oggetto della violazione. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   titolare   di
un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   di   medicinali
veterinari che  commercializza  medicinali  veterinari  non  conformi
all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 5  del  presente
decreto  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale  violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca  dei  medicinali
oggetto della violazione. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osserva  i
provvedimenti di restrizione temporanea, di modifica, di  sospensione
o di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio  adottati
ai sensi degli articoli 129 e 130 del regolamento e dell'articolo  5,
comma 4, del presente  decreto,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a  euro  93.000.  A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della
confisca dei medicinali  oggetto  della  violazione  o  del  profitto
derivante dalla prosecuzione dell'attivita'. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto
di fornitura di medicinali veterinari nei casi previsti dall'articolo
134 del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  15.500  a  euro  93.000.  A  tale
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
confisca dei medicinali oggetto della violazione. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  della
autorizzazione all'immissione in commercio che non rispetta l'obbligo
di segnalazione dei sospetti eventi avversi di cui all' articolo  73,
paragrafo 2, del regolamento,  nonche'  gli  obblighi  inerenti  alla
farmacovigilanza di cui agli articoli 76, paragrafi 2 e  4,  77,  78,
79, paragrafo 6, 81, paragrafi 1 e 2 del regolamento, e' soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  5.165  a
euro 30.990. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato,  i  medici  veterinari,  i
farmacisti  e  gli  altri  professionisti   del   settore   sanitario
accreditati  nel  sistema  nazionale  di  farmacovigilanza  che   non
rispettano l'obbligo di segnalazione dei sospetti eventi  avversi  di
cui all'articolo 13, comma 1,  sono  soggetti  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 10.000. 
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   titolare   di
un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  un   medicinale
veterinario che viola le prescrizioni imposte dalle  disposizioni  in
materia  di  etichettatura  e  foglietto  illustrativo  di  cui  agli
articoli 7, 10, 11, 13, 14 e  35  del  regolamento,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.600  a
euro 15.500. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  di  una
registrazione di un medicinale veterinario omeopatico che non osserva
le  prescrizioni   imposte   dalle   disposizioni   in   materia   di
etichettatura dei medicinali omeopatici  stabilite  dall'articolo  16
del  regolamento,  e'  soggetto  al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il   titolare   di
un'autorizzazione all'immissione in commercio che viola gli  obblighi
di cui all'articolo 58, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,  12,  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.330 a euro 42.000. 
  10. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica  o
importa  medicinali  veterinari   senza   l'autorizzazione   prevista
dall'articolo 14,  commi  1,  2  e  4  del  presente  decreto,  e  in
violazione di quanto previsto  dall'articolo  88,  paragrafo  1,  del
regolamento, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale  violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca  dei  medicinali
oggetto della violazione. 
  11. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica,
importa,  detiene,  cede  o  commercializza   sostanze   attive,   in
violazione  delle  disposizioni   di   cui   dall'articolo   95   del
regolamento, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. A tale  violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca  delle  sostanze
attive oggetto della violazione. 
  12. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  i  fabbricanti  e  gli
importatori di medicinali veterinari che non osservano  gli  obblighi
imposti  rispettivamente  dagli  articoli  93,  paragrafo  1,  e  94,
paragrafo 5, del regolamento,  sono  soggetti  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165  a  euro  30.990.  A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della
confisca dei medicinali oggetto della violazione. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato la persona qualificata  di
cui all'articolo 97 del regolamento, che  non  osserva  gli  obblighi
imposti  dal  medesimo  articolo  97,  paragrafi  6,  7  e   8,   del
regolamento, e' soggetta al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.990. 
  14.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   i   titolari
dell'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali  veterinari  che
non comunicano al Ministero  della  salute  le  informazioni  di  cui
all'articolo 14, comma 3, del presente decreto,  nonche'  i  soggetti
che richiedono la registrazione delle attivita' di importazione e  di
fabbricazione  delle  sostanze  attive  a  uso  veterinario  che  non
osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3,
del presente decreto, nonche' i  distributori  all'ingrosso  che  non
trasmettono gli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, del presente
decreto, sono soggetti al pagamento di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  15.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua
pubblicita',  promuove  o   distribuisce   campioni   di   medicinali
veterinari in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 119,
120 e 121 del regolamento, nonche' agli articoli  38,  39  e  40  del
presente  decreto,  e'  soggetto  al  pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  16. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  detiene  e
distribuisce     all'ingrosso     medicinali     veterinari     senza
l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  99,   paragrafo   1,   del
regolamento, e dall'articolo 17, comma 1, del  presente  decreto,  e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 10.330 a euro 62.990. E' soggetto al  pagamento  della  medesima
sanzione chiunque detiene e distribuisce all'ingrosso sostanze attive
in violazione di quanto previsto dagli articoli 95, paragrafo 1,  del
regolamento, e dall'articolo 21, comma 1, del presente decreto. 
  17.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso che  non  osserva
gli obblighi di cui all'articolo 101, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8,
del  regolamento,  e'  soggetto  al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  18. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  la
vendita diretta di  un  medicinale  veterinario  non  rispettando  le
condizioni previste dall'articolo 23, commi 2, 4, 5 e 6, e'  soggetto
al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro  10.330
a euro 62.000. 
  19. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  la
vendita diretta di  un  medicinale  veterinario  non  rispettando  le
condizioni  previste  dall'articolo  23,  comma  9,  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  9.000  a
euro 55.000. 
  20.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio e alla vendita  diretta
di medicinali veterinari che  non  osserva  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 24, comma 2, lettere a) e c), del presente  decreto,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.600 a euro 15.500. 
  21.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio e alla vendita  diretta
di medicinali veterinari che  non  osserva  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 24, comma  2,  lettera  b),  del  presente  decreto,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 5.165 a euro 30.990. 
  22. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  vende  al
dettaglio o effettua vendita  diretta  di  medicinali  veterinari  in
assenza di prescrizione veterinaria, se prevista come obbligatoria ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, del presente decreto, e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  1.550  a
euro 9.300. 
  23. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque,  somministra
agli  animali  medicinali  veterinari  non   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 5, comma  1,  del  presente  decreto,  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro  10.330  a
euro 62.000. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque  somministra
agli  animali  sostanze  attive  in  violazione  di  quanto  previsto
dall'articolo, 21, comma 4, del presente decreto. 
  24.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza
medicinali   veterinari   in   modo   non   conforme    ai    termini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  cui  all'articolo
106, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550 a euro 9.300. 
  25. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che
detiene scorte di medicinali in violazione di quanto  previsto  dagli
articoli 32, comma 9, 33, commi 4, 5 e 7, e 34, comma 4, del presente
decreto, e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  26. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che
non osserva le disposizioni di cui agli articoli 112, 113, 114 e  115
del  regolamento,  e'  soggetto  al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  27. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che
non osserva le disposizioni in materia di prescrizione veterinaria di
cui all'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3  e  6,  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.600 a euro 15.500. 
  28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva  gli
obblighi di cui all'articolo 107, paragrafi 1,  2,  3,  4  e  5,  del
regolamento, e di cui agli articoli 29, comma 3, e 32, comma 10,  del
presente decreto, in materia di medicinali  veterinari  antimicrobici
e' soggetto al pagamento della sanzione da euro 5.165 a euro 30.990. 
  29. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  i  proprietari  e  i
detentori di  animali  destinati  alla  produzione  di  alimenti  che
violano le disposizioni di cui all'articolo 108, paragrafi 1 e 5, del
regolamento, e gli articoli 32, comma 11, 36, comma 3,  del  presente
decreto, sono soggetti al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  30. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che
non osserva le disposizioni  di  cui  all'articolo  37  del  presente
decreto, e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  31. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva  gli
obblighi di comunicazione o di registrazione di cui  all'articolo  16
del presente decreto,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. 
  32. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  violando  il
divieto stabilito dall'articolo  9,  paragrafo  2,  del  regolamento,
destina al consumo umano prodotti alimentari provenienti  da  animali
sottoposti alla sperimentazione di  medicinali  senza  la  prescritta
autorizzazione   e'   soggetto   al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.330 a euro 62.000. 
  33. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  degli
stabilimenti  e  i  medici  veterinari   nell'ambito   dell'esercizio
dell'attivita' zooiatrica che  non  osservano  gli  obblighi  di  cui
all'articolo 31, comma 1, del  presente  decreto,  sono  soggetti  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  1.550  a
euro 9.300. 
  34. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque non  osserva  gli
obblighi di cui agli articoli 32, commi 1, 3 e 4, 33,  comma  2,  34,
commi 1 e 2, 35, commi 3 e 5, del presente decreto,  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  1.550  a
euro 9.300. 
  35. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che
cede ai proprietari o ai detentori di  animali  i  medicinali  a  uso
umano, di cui agli articoli 33, comma 6, e 34, comma 5, del  presente
decreto, e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000. 
  36. In  caso  di  mancata  ottemperanza  ai  provvedimenti  di  cui
all'articolo 27, commi 4 e 6, del presente decreto, entro il  termine
indicato  nei  medesimi  provvedimenti,  si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a euro 93.000. 
  37. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  introduce  da
altro Stato Membro o importa nell'Unione  medicinali  veterinari  non
osservando  gli  obblighi  previsti  dall'articolo  30  del  presente
decreto, nei casi di cui agli articoli 110, paragrafi 1, 2 e 3, e 116
del  regolamento,  e'  soggetto  al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. 
  38. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome  di
Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   provvedono   all'accertamento    e    alla
contestazione delle  violazioni  e  all'applicazione  delle  sanzioni
amministrative, secondo le modalita' previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria
per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con  un
reato. 
  39.  I  proventi  derivanti  dalla   riscossione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  spettanza  statale,  irrogate  per  le
violazioni del presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisiti all'erario, ad  eccezione  di  quelli
derivanti dall'irrogazione di sanzioni comminate  per  le  violazioni
cui ai commi 24, 25, 28, 31 e  35  che,  ove  di  spettanza  statale,
previo versamento ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato, sono riassegnati a un apposito capitolo dello  stato  di
previsione  della  spesa  del   Ministero   della   salute   per   il
miglioramento dell'efficienza e  dell'efficacia  delle  attivita'  di
controllo e di vigilanza del Ministero della salute. 
  40. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/6 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda  nelle
          note alle premesse.