Art. 42 
 
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario  elettronico,  sistemi
  di sorveglianza nel  settore  sanitario  e  governo  della  sanita'
  digitale 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «e dal  Ministero  della  salute»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  dal  Ministero   della   salute   e
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»; 
    b)  al  comma  15-undecies,  lettera  g),  dopo  le  parole   «di
telemedicina»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   di   intelligenza
artificiale  e  valutazione  delle   tecnologie   sanitarie   (Health
Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»; 
    c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione  dei
servizi  di  telemedicina  necessario  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi  riconducibili  al  sub-intervento  di  investimento   M6C1
1.2.3.2 "Servizi di telemedicina",  tra  cui  il  target  comunitario
M6C1-9, nonche'  per  garantire  la  tempestiva  attuazione  del  sub
intervento  M6C1  1.2.2.4  "COT-Progetto   pilota   di   intelligenza
artificiale", l'AGENAS avvia le attivita' relative  alla  raccolta  e
alla gestione dei dati utili anche  pseudonimizzati,  garantendo  che
gli interessati non siano direttamente identificabili.». 
  1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali provvede alle attivita'  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.