Art. 43 Interoperabilita' delle certificazioni sanitarie digitali 1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonche' per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o piu' decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021. 3. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonche' di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, e' autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale - DGC e' autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione. 4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.