Art. 44 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. All'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati,
sono trattati, anche mediante interconnessione, dal  Ministero  della
salute,  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),   dall'Agenzia
nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS),  dall'Agenzia
italiana  del  farmaco  (AIFA),  dall'Istituto   nazionale   per   la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie  della  poverta'  (INMP),  nonche',  relativamente  ai
propri assistiti,  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  nel
rispetto  delle  finalita'  istituzionali  di  ciascuno,  secondo  le
modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, adottato
ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione  dei
dati personali.»; 
    b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
      «1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con  uno  o  piu'
decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione  a  livello
nazionale   dei   sistemi   informativi    su    base    individuale,
pseudonomizzati,  ivi  incluso  il  fascicolo  sanitario  elettronico
(FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma  1-bis  o
da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano  i  propri
sistemi informativi. I decreti di  cui  al  primo  periodo  adottati,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  nel
rispetto  del  Regolamento,   del   presente   codice,   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle linee guida emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale   in   materia   di   interoperabilita',   definiscono    le
caratteristiche e disciplinano  un  ambiente  di  trattamento  sicuro
all'interno del quale vengono messi a  disposizione  dati  anonimi  o
pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di ciascuno,  secondo
le modalita' individuate al comma 1.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera b), pari a  28.342.068,00  euro,  si  provvede  a
valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento
1.3.2.3.2, del PNRR.