Art. 57.
I Collegi di Garanzia
1. Il Collegio di garanzia e' eletto in sede congressuale a
scrutinio segreto a livello nazionale, regionale e di Federazione.
2. Esso e' composto da un numero di componenti non inferiore a
tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove
a livello nazionale.
3. Ogni collegio elegge, al proprio interno, una/un presidente
che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente eletto al
congresso.
4. Il Collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno,
un/una presidente, due vicepresidenti e una/un segretaria/o.
5. Il Collegio nazionale di garanzia si da' un proprio
regolamento interno conforme ai principi e ai criteri adottati nel
regolamento nazionale di funzionamento.
6. E' compito esclusivo del collegio di garanzia, nell'ambito di
competenza:
esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei
singole/i iscritte/i;
garantire il rispetto delle regole di funzionamento della
democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare
attenzione alla democrazia di genere;
adottare le misure disciplinari di cui al successivo art. 58
nei casi di violazione dello statuto;
formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli
organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;
esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme
statutarie e dei regolamenti nazionali, nonche' di giudicare sulla
conformita' allo statuto di questi ultimi e dei quesiti previsti
dall'art. 15 secondo comma;
esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento
degli organismi dirigenti di cui all'art. 62;
verificare la validita' delle firme per la convocazione dei
congressi straordinari;
esaminare i bilanci preventivi e i conti consuntivi.
7. Per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi il Collegio
Nazionale di Garanzia elegge tra le/i sue/suoi componenti un collegio
dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un
presidente.
8. I Collegi di garanzia esercitano la vigilanza sulla attivita'
finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito.
Quelli federali vigilano anche sulla attivita' finanziaria e
patrimoniale dei circoli, funzione esercitata da quelli regionali
allorche' non costituiti quelli di federazione competenti.
9. Il Collegio nazionale di garanzia assume il compito della
formazione e dell'informazione delle/dei componenti dei collegi
federali e regionali.
10. Le/I componenti dei collegi di garanzia partecipano alle
riunioni del Comitato politico corrispondente con diritto di parola e
senza diritto di voto.
11. Il Collegio nazionale di garanzia e' istanza di appello
rispetto ai Collegi federali e regionali. I provvedimenti del
Collegio nazionale sono impugnabili sulla base delle norme e con le
modalita' previste dal vigente ordinamento legislativo.
12. Il Collegio nazionale puo' intervenire in funzione
sostitutiva in caso di carenza o di inerzia di tutti i livelli
inferiori.
13. Il Collegio federale di garanzia e' competente, in prima
istanza, per le questioni disciplinari relative alle/agli iscritte/i
dei circoli della federazione, e per le/gli elette/i nei consigli
circoscrizionali comunali e provinciale. Il Collegio regionale di
garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti
degli organismi regionali e le/i consigliere/i e deputate/i
regionali, nonche' quelle di competenza dei collegi federali di
garanzia ove non costituiti. Il collegio nazionale di garanzia per
quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali e
alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o
europeo.
14. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa,
delle/dei componenti dei Collegi di garanzia, provvede alla
sostituzione rispettivamente il Comitato politico federale, il
Comitato politico regionale e il Comitato politico nazionale in
seduta congiunta con il corrispondente Collegio di garanzia, nel
rispetto degli esiti congressuali, e deve essere approvata a
maggioranza delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un
terzo delle/degli aventi diritto.
15. La funzione di componente di un collegio di garanzia e'
incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello
superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non e'
istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.
16. La funzione di componente di un collegio di garanzia e'
incompatibile con quella di tesoriere/a a qualsiasi livello.
17. I/Le componenti dei collegi di garanzia, diversi dalla/dal
Presidente, non possono essere componenti effettivi dei Comitati
politici corrispondenti.