Art. 58.
Le misure disciplinari
1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a
situazioni non altrimenti risolvibili.
2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito
sono:
il richiamo formale;
la sospensione da incarichi direttivi;
la sospensione dal partito;
l'allontanamento dal partito.
3. La sospensione da incarichi direttivi e' adottata in caso di
gravi violazioni dello statuto.
4. La sospensione dal partito e' adottata nel caso di violazioni
gravi e ripetute dello statuto, ovvero, di comportamenti lesivi
dell'immagine pubblica del partito.
5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi
direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un
periodo minimo di un mese e per un periodo massimo di un anno.
6. L'allontanamento dal partito e' adottato nel caso di grave
pregiudizio all'organizzazione del partito.
7. Nei casi di particolare gravita', le misure sospensive di cui
ai commi precedenti e l'allontanamento dal partito possono essere
eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla
condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di
garanzia con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed
immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia. Il
collegio nazionale di garanzia puo' annullare il provvedimento di
provvisoria esecuzione.
8. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della
maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per
iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello
corrispondente.
9. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere redatto
in forma scritta, datato, motivato e sottoscritto dalla/dal
presidente del Collegio o da componente da questi delegato, trasmesso
all'interessata/o e all'organismo dirigente di livello
corrispondente.
10. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse puo'
proporre ricorso all'organismo di appello di cui all'art. 57, comma
11, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il ricorso presentato oltre il termine e' inammissibile.
12. Le/Gli iscritte/i che siano state/i allontanate/i dal partito
non possono essere reiscritte/i prima di due anni dal provvedimento
di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve
esprimersi favorevolmente il collegio di garanzia che ne aveva
emanato in via definitiva il provvedimento di allontanamento.