Art. 59. 
 
                         Diritto alla difesa 
 
    1. L'iscritta/o sottoposta/o  a  procedimento  disciplinare  deve
essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati. 
    2. Ella/Egli ha diritto  di  essere  sentita/o  dal  Collegio  di
garanzia che esamina il suo caso, di produrre  memorie,  documenti  e
quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. 
    3. I collegi di  garanzia  a  ogni  livello  si  pronunciano  nel
termine di due mesi. Questo termine e' elevato  a  tre  mesi  per  il
collegio nazionale di garanzia. 
    4. Nell'ambito del proprio compito di applicazione  delle  misure
disciplinari i Collegi di garanzia tratteranno in via  prioritaria  i
casi di molestie e  violenze  di  matrice  sessista.  Per  assicurare
massima celerita' nella decisione di tali casi i termini previsti per
la valutazione e  la  decisione  di  essi  sono  ridotti  alla  meta'
rispetto ai normali termini.