Art. 59.
Diritto alla difesa
1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve
essere posta/o a conoscenza dei fatti che le/gli vengono addebitati.
2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o dal Collegio di
garanzia che esamina il suo caso, di produrre memorie, documenti e
quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.
3. I collegi di garanzia a ogni livello si pronunciano nel
termine di due mesi. Questo termine e' elevato a tre mesi per il
collegio nazionale di garanzia.
4. Nell'ambito del proprio compito di applicazione delle misure
disciplinari i Collegi di garanzia tratteranno in via prioritaria i
casi di molestie e violenze di matrice sessista. Per assicurare
massima celerita' nella decisione di tali casi i termini previsti per
la valutazione e la decisione di essi sono ridotti alla meta'
rispetto ai normali termini.