Art. 60.
La sospensione cautelare
1. La sospensione cautelativa dall'attivita' di partito puo'
essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di
indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non
puo' essere stabilita per piu' di dodici mesi, prorogabile per eguale
periodo, anche piu' volte, in caso di necessita'.
2. La deliberazione e' assunta dagli organismi di garanzia
competenti, sentite preventivamente le ragioni dell'interessato, con
le modalita' di cui all'art. 59, e puo' essere revocata dai medesimi
in ogni momento.
3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi
e' consentita esclusivamente nel caso in cui la/il compagna/o sia
coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi
l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di
partito.