Art. 61.
Le altre misure
1. Tutti gli atti e i provvedimenti disciplinari del collegio
nazionale di garanzia sono definitivi e vincolanti per le/gli
iscritte/i al partito.
2. Il rifiuto o la non osservanza di tali provvedimenti
disciplinari, degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere,
emanati dal collegio nazionale, le formali dimissioni dal partito
nonche' la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle
del partito o da questo sostenute, comporta la perdita
dell'iscrizione al partito.
3. La perdita dell'iscrizione al partito si concreta con il mero
atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente
declaratoria.
4. La re-iscrizione al partito non puo' avvenire prima di due
anni dalla declaratoria di perdita dell'iscrizione e, in ogni caso,
sulla richiesta di re-iscrizione, deve pronunciarsi il collegio
nazionale. Il termine e' ridotto a un anno nel solo caso di formali
dimissioni dal partito.
5. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati, il Collegio
nazionale di garanzia puo' incaricare gli organismi dirigenti locali
che sono tenuti a provvedere, oppure, puo' nominare, di volta in
volta, un commissario ad acta.