Art. 62.
Lo scioglimento degli organismi
1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto
delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto
finanziario o di grave pregiudizio all'immagine pubblica del partito,
la direzione nazionale, il Comitato politico federale e regionale,
preavvisando la struttura interessata, con il parere favorevole
vincolante dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere
gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il
congresso straordinario. Avverso il provvedimento di scioglimento e'
possibile proporre ricorso al Collegio nazionale di Garanzia ai sensi
dell'art. 57, comma 11.
2. Questo congresso straordinario deve essere indetto entro sei
mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Anche per le proroghe deve
essere acquisito il parere favorevole vincolante del collegio di
garanzia di pari livello dell'organismo deliberante. I collegi di
garanzia, prima di esprimere il proprio parere, dovranno garantire il
contraddittorio con la struttura interessata, audendone il/la
Segretario/a, al fine di acquisire gli elementi utili al rilascio del
loro parere.
3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 e' affidata,
per il periodo dallo scioglimento fino al Congresso straordinario, ad
una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.
Questi non puo' assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del
suo mandato, cosi' come specificato dall'organismo che lo nomina.