Art. 73 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli  23  e  35,
comma 13, dall'attuazione della presente legge  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti  ivi  previsti
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.