Art. 73
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35,
comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.