Art. 74
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Nordio