Art. 48 
 
                               Rinvio 
 
  1. Per la responsabilita' amministrativa e per  la  responsabilita'
contabile si applicano le disposizioni della legge e del  regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,  del  testo
unico concernente lo statuto degli impiegati  civili  dello  Stato  e
delle relative norme di esecuzione nonche' del  codice  di  giustizia
contabile.