Art. 48
Rinvio
1. Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita'
contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo
unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e
delle relative norme di esecuzione nonche' del codice di giustizia
contabile.