Art. 49 
 
                              Procedure 
 
  1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e  diminuzioni
di denaro, chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito
rapporto  dettagliato  e  lo  trasmette  al  comandante  del  reparto
amministrativo competente,  il  quale  in  base  a  tale  rapporto  o
d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto,  avvia
gli  opportuni  riscontri  per  accertare  le  cause  dell'evento   e
l'eventuale entita' del danno da comunicare all'autorita' giudiziaria
contabile. 
  2. Ove la presunta entita'  del  danno  superi  l'importo  di  euro
50.000,  il  comandante  del  reparto   amministrativo   nomina   una
commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1. 
  3. Per danni il cui importo si presume non superiore al  limite  di
cui al comma 2, le circostanze  connesse  alle  cause  dell'evento  e
l'entita' del danno sono accertate dal  comandante  stesso  o  da  un
ufficiale inquirente da questi designato. 
  4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta,  acquisito,
ove  necessario,  il  parere   degli   organi   tecnici   competenti,
provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a  60,
decorrenti dalla data della nomina o della  designazione  di  cui  ai
commi 2 e 3, a: 
    a)   ricercare   tutti   i   dettagli   relativi   alla   vicenda
rappresentata, in modo da addivenire a una  valutazione  obiettiva  e
reale circa la dinamica dei fatti; 
    b) determinare l'entita' dei danni; 
    c) contestare ai presunti autori le loro responsabilita'; 
    d)  acquisire  agli  atti   le   controdeduzioni   dai   medesimi
eventualmente rese. 
  5. Il comandante del reparto  amministrativo,  quando,  sulla  base
degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai
commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra  al  competente
procuratore regionale della Corte dei conti: 
    a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili; 
    b) una comunicazione, nei soli casi in  cui  il  danno  sia  gia'
stato integralmente risarcito dal materiale autore della  condotta  o
siano emersi profili  di  responsabilita'  per  i  quali  l'autorita'
giudiziaria  penale  abbia  gia'   esercitato   l'azione   penale   e
partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno. 
  6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti
di navigazione  marittima  o  aerea  o  di  trasporto  terrestre,  si
osservano anche le  disposizioni  relative  ai  singoli  servizi  per
l'individuazione e la  valutazione  delle  cause  e  delle  eventuali
responsabilita'.