Art. 49
Procedure
1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni
di denaro, chi e' tenuto a rispondere compila immediatamente apposito
rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto
amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o
d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia
gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e
l'eventuale entita' del danno da comunicare all'autorita' giudiziaria
contabile.
2. Ove la presunta entita' del danno superi l'importo di euro
50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una
commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.
3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di
cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e
l'entita' del danno sono accertate dal comandante stesso o da un
ufficiale inquirente da questi designato.
4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta, acquisito,
ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti,
provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a 60,
decorrenti dalla data della nomina o della designazione di cui ai
commi 2 e 3, a:
a) ricercare tutti i dettagli relativi alla vicenda
rappresentata, in modo da addivenire a una valutazione obiettiva e
reale circa la dinamica dei fatti;
b) determinare l'entita' dei danni;
c) contestare ai presunti autori le loro responsabilita';
d) acquisire agli atti le controdeduzioni dai medesimi
eventualmente rese.
5. Il comandante del reparto amministrativo, quando, sulla base
degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai
commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra al competente
procuratore regionale della Corte dei conti:
a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili;
b) una comunicazione, nei soli casi in cui il danno sia gia'
stato integralmente risarcito dal materiale autore della condotta o
siano emersi profili di responsabilita' per i quali l'autorita'
giudiziaria penale abbia gia' esercitato l'azione penale e
partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno.
6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti
di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si
osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per
l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali
responsabilita'.