Art. 51 
 
                          Scarico contabile 
 
  1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49,
emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa  di  forza
maggiore. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre
a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile
del materiale.