Art. 51
Scarico contabile
1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49,
emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello
Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza
maggiore.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre
a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile
del materiale.