Art. 52
Recupero dei pagamenti indebiti
1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente
effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a
carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il
recupero dell'indebito puo' essere effettuato mediante trattenuta
sulle competenze, nei limiti e con le modalita' fissate dalle
disposizioni vigenti.
2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli
atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilita'
dell'indebito pagamento.
3. Ove il recupero di cui al comma 1 non puo' comunque essere
effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti
risarciscono il danno.