Art. 52 
 
                   Recupero dei pagamenti indebiti 
 
  1. Quando il danno all'erario  derivi  da  pagamenti  indebitamente
effettuati, le somme relative sono  recuperate,  in  primo  luogo,  a
carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il
recupero dell'indebito puo'  essere  effettuato  mediante  trattenuta
sulle competenze,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  fissate  dalle
disposizioni vigenti. 
  2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo  svolgimento  degli
atti intesi ad accertare e contestare  le  eventuali  responsabilita'
dell'indebito pagamento. 
  3. Ove il recupero di cui al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
effettuato,  i  responsabili  di  pagamenti  indebitamente   eseguiti
risarciscono il danno.