Art. 53
Quantificazione dell'addebito
1. L'addebito per perdita di materiali e' commisurato:
a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle
scritture contabili o dall'inventario;
b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.
2. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato, quando risulti che
il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello
in carico.
3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla
spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo
la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la
differenza di valore.
4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il
prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione
all'addebito ai responsabili.