Art. 53 
 
                    Quantificazione dell'addebito 
 
  1. L'addebito per perdita di materiali e' commisurato: 
    a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante  dalle
scritture contabili o dall'inventario; 
    b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto. 
  2. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato, quando  risulti  che
il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello
in carico. 
  3. L'addebito per  deterioramento  di  materiali  corrisponde  alla
spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che  dopo
la  riparazione  risultino  deprezzati,  viene  addebitata  anche  la
differenza di valore. 
  4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso,  il
prezzo  ricavato  dalla  vendita   viene   portato   in   diminuzione
all'addebito ai responsabili.