Art. 29 
 
Disposizioni  in  materia  di  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
  pensione ((nonche' di)) fondi sanitari e sociosanitari  integrativi
  e complementari del Servizio sanitario nazionale 
  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo  l'articolo
19-quinquies e' inserito il seguente: 
    «Art.     19-sexies     (Risoluzione     stragiudiziale     delle
controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la
propria  attivita'  di  vigilanza  ai  sensi  del  presente   decreto
legislativo aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale  delle
controversie con iscritti,  pensionati  e  beneficiari.  In  caso  di
mancata adesione, ai soggetti di cui al primo periodo si  applica  la
sanzione di cui all'articolo  19-quater,  comma  2,  lettera  b).  Le
sanzioni previste dal presente comma sono applicate  ai  soggetti  di
cui  al  primo   periodo   secondo   il   procedimento   disciplinato
dall'articolo 19-quinquies. 
    2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto  dei
principi, delle procedure e dei requisiti di  cui  al  titolo  II-bis
della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento  delle  procedure
di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di  composizione
dell'organo   decidente,   in   modo   ((che   risultino   assicurate
l'imparzialita' e indipendenza)) dello stesso. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidita',  l'economicita'  e  l'effettivita'
della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce  anche
gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 
    3. Per le controversie disciplinate dal  regolamento  di  cui  al
comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle  controversie  di
cui  al  comma  1  e'  alternativo  all'esperimento  della  procedura
prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  4  marzo
2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro  strumento  di
tutela previsto dall'ordinamento.». 
    2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
le parole: «dei fondi pensione di una quota non  superiore  allo  0,5
per  mille  dei  flussi  annuali  dei  contributi   incassati»   sono
sostituite dalle seguenti: «delle forme di  previdenza  complementare
di una quota non superiore  allo  0,1  per  mille  del  totale  delle
risorse destinate alle prestazioni». 
  ((2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento  della  Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo  18,  comma  4,
del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  dopo  il  sesto
periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione del personale avviene
mediante concorsi pubblici, per titoli ed  esami,  con  richiesta  di
rigorosi  requisiti  di  competenza  ed  esperienza  nei  settori  di
attivita' istituzionale della Commissione. I  concorsi  sono  indetti
dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi  appositamente
emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di
esperti da consultare su specifici temi e problemi  e  da  remunerare
secondo  le  tariffe  professionali  nel  limite  di  spesa  di  euro
1.500.000 annui. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a
euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro  1.500.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP. 
  3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando
le attribuzioni e  le  attivita',  anche  in  materia  di  vigilanza,
previste a legislazione vigente, i  fondi  sanitari  e  sociosanitari
integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale  di  cui
al comma 5  provvedono  a  redigere  e pubblicare  nel  proprio  sito
internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
nonche' a trasmettere, nel  medesimo  termine,  alle  amministrazioni
competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della  vigilanza,
i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese  quelle  degli
organi di controllo comunque denominati. Il bilancio  e  la  relativa
documentazione sono  considerati  quali  comunicazioni  sociali  agli
effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e  2621-ter
del codice civile. 
  4. I bilanci e le relazioni  di  cui  al  comma  3  sono  coerenti,
esaurienti e correttamente presentati e forniscono un  quadro  fedele
delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi
compresa un'informativa sugli investimenti  significativi,  indicando
in  particolare,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente: 
  a) il numero degli iscritti e dei beneficiari; 
  b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti  e
dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva; 
  c) l'ammontare delle prestazioni erogate,  distinte  per  natura  e
tipologia; 
  d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate; 
  e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo; 
  f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate; 
  g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio; 
  h) con particolare riferimento  ai  casi  di  gestione  diretta  di
risorse suscettibili di investimento, se e  in  quale  misura,  nella
gestione delle risorse  e  nelle  linee  seguite  nell'esercizio  dei
diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio,  siano
stati presi  in  considerazione  fattori  ambientali,  sociali  e  di
governo societario. 
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando  in  ogni
caso esclusi le imprese di assicurazione e  i  prodotti  assicurativi
vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ai  fondi  sanitari  e
sociosanitari integrativi  e  complementari  del  Servizio  sanitario
nazionale, comunque denominati, e, in particolare: 
  a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario  nazionale,
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502; 
  b) agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo  soccorso  aventi
esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma; 
  c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria  integrativa
o complementare, comunque istituite, anche  di  natura  contrattuale,
collettiva o  individuale,  purche'  organizzate  in  forma  stabile,
dotate  di  autonomia  gestionale  e  finalizzate  all'erogazione  di
prestazioni sanitarie, sociosanitarie o  di  cure  di  lungo  periodo
(long term care)  in  favore  di  lavoratori  dipendenti,  lavoratori
autonomi, pensionati e dei relativi familiari. 
  6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti  nel  rispetto
della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento
dei dati personali. 
  7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'impossibilita'  dell'iscrizione,  del  rinnovo  o  comunque   della
permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9,
del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  nonche'  della
fruizione delle agevolazioni,  anche  fiscali,  comunque  denominate,
previste a legislazione vigente. 
  8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si  applicano  dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.)) 
    9. (Soppresso) 
    10. (Soppresso) 
    11. (Soppresso) 
  ((11-bis. Il comma 202 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2025, n. 199, e' sostituito dal seguente: 
  «202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a  decorrere
dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di  cui  alla
lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal  31
ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione  (COVIP)
adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date».))