Art. 29
Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi
pensione ((nonche' di)) fondi sanitari e sociosanitari integrativi
e complementari del Servizio sanitario nazionale
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo
19-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle
controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la
propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto
legislativo aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di
mancata adesione, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la
sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le
sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti di
cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato
dall'articolo 19-quinquies.
2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei
principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis
della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento delle procedure
di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione
dell'organo decidente, in modo ((che risultino assicurate
l'imparzialita' e indipendenza)) dello stesso. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita'
della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche
gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.
3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al
comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di
cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento della procedura
prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di
tutela previsto dall'ordinamento.».
2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5
per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono
sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare
di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle
risorse destinate alle prestazioni».
((2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18, comma 4,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il sesto
periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione del personale avviene
mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di
rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di
attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti
dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente
emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di
esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare
secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro
1.500.000 annui.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a
euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere
dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP.
3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme restando
le attribuzioni e le attivita', anche in materia di vigilanza,
previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e sociosanitari
integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale di cui
al comma 5 provvedono a redigere e pubblicare nel proprio sito
internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
nonche' a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni
competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza,
i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli
organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa
documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli
effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter
del codice civile.
4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti,
esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele
delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi
compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando
in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente:
a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;
b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e
dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;
c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e
tipologia;
d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;
e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;
g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;
h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di
risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano
stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di
governo societario.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni
caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi
vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fondi sanitari e
sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario
nazionale, comunque denominati, e, in particolare:
a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale,
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
b) agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo soccorso aventi
esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo 51, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa
o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale,
collettiva o individuale, purche' organizzate in forma stabile,
dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di
prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo
(long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel rispetto
della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento
dei dati personali.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'impossibilita' dell'iscrizione, del rinnovo o comunque della
permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' della
fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate,
previste a legislazione vigente.
8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.))
9. (Soppresso)
10. (Soppresso)
11. (Soppresso)
((11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2025, n. 199, e' sostituito dal seguente:
«202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla
lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31
ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date».))