Art. 30
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di
misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano
acquisite nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole
misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41((,)) e le singole Amministrazioni interessate,
sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico
«ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate
le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da
parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come
risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge n. 178 del 2020.
3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni
giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli
((obiettivi del PNRR)) oggetto di rendicontazione all'Unione europea.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme
rimangono nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma
1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione
tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il
PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza
pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate
ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli
interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o
riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il
decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie
di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.
5. Il decreto di cui ((al comma 4 dispone)) prioritariamente il
rifinanziamento:
a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, per la somma di euro 18.232.210 per l'anno
2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri
interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), ((numeri da 1) a
11))), per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di
euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella
disponibilita' dei soggetti attuatori degli interventi, nonche' dei
gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si
applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233.
7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati
nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attivita' di
monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto,
efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in
attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.
8. Le amministrazioni centrali, titolari delle ((misure del PNRR))
realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il
presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a
carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n.
178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026((, fino)) alla
completa realizzazione degli interventi finanziati.
9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi,
ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le
amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad
effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori
degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse
al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste
inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si
provvede con le procedure di cui al comma 4.
11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime
dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito ((denominato
"Fondo",))»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «societa' partecipate di
cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali
siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di
rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto
stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle
somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni
2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16
luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di
indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al
pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima
data. Con il decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)) sono
definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande
relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli
indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto
residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui ((al comma
2-bis)) sono destinate all'erogazione di indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla
natura pubblica o privata della societa' datrice di lavoro, abbiano
prestato attivita' lavorativa presso ((i cantieri navali per i quali
hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257,)) e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle societa' titolari ((dei cantieri navali di
cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o
privata delle societa' medesime)), a titolo di rimborso delle somme
corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto
((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)).
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter e'
effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in
relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal
decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)). Alla
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quinquies. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il decreto)) di cui al comma 2, terzo periodo, ((del
presente articolo)) e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare
attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ((del
presente articolo,)) ferme restando le procedure necessarie ai fini
del rispetto del limite di spesa.».
((11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della Sezione di
cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro,
all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche
senza il coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa».
11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474,
lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata di
150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilita'
del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni
finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere
a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.))