Art. 30 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali  titolari  di
misure del PNRR di cui all'allegato 2  al  presente  decreto  restano
acquisite  nella  disponibilita'  dei  conti  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma  742,  della
legge 30 dicembre 2025,  n.  199.  All'individuazione  delle  singole
misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sentite la Struttura  di  missione  PNRR  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41((,)) e  le  singole  Amministrazioni  interessate,
sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema  informatico
«ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. 
  2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1  sono  versate
le economie maturate a seguito  del  completamento  dei  progetti  da
parte  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi  del  PNRR,   come
risultanti dal sistema informatico «ReGiS»  di  cui  all'articolo  1,
comma 1043, della legge n. 178 del 2020. 
  3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno  o  piu'  decreti
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
sono accertate le risorse sulle  quali  non  sussistono  obbligazioni
giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli
((obiettivi del PNRR)) oggetto di rendicontazione all'Unione europea.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma  4,  tali  somme
rimangono nella disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma
1. 
  4. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  corredato  di   relazione
tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il
PNRR e  le  politiche  di  coesione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica  come  indicati  nell'ultimo  documento  di  finanza
pubblica approvato, si provvede ad assegnare le  risorse  individuate
ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di  singoli
interventi, anche mediante il  rifinanziamento,  la  rimodulazione  o
riprogrammazione delle risorse previste a  legislazione  vigente.  Il
decreto di cui al presente comma definisce le  procedure  finanziarie
di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. 
  5. Il decreto di cui ((al comma  4  dispone))  prioritariamente  il
rifinanziamento: 
    a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, per la somma di  euro  18.232.210  per  l'anno
2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029; 
    b) delle autorizzazioni di  spesa  di  pertinenza  dei  Ministeri
interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), ((numeri  da  1)  a
11))), per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo  di
euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. 
  6.  Alle  risorse  finalizzate  all'attuazione  del   PNRR,   nella
disponibilita' dei soggetti attuatori degli interventi,  nonche'  dei
gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR,  si
applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233. 
  7.  I  soggetti  gestori  degli   strumenti   finanziari   attivati
nell'ambito  del  PNRR  provvedono   alle   relative   attivita'   di
monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando  il  corretto,
efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in
attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento. 
  8. Le amministrazioni centrali, titolari delle ((misure del  PNRR))
realizzate  attraverso  gli  strumenti  finanziari,   assicurano   il
presidio sull'espletamento degli adempimenti di  cui  al  comma  7  a
carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul  sistema
informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n.
178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026((, fino)) alla
completa realizzazione degli interventi finanziati. 
  9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione  degli  interventi,
ovvero di indebito o mancato  utilizzo  delle  relative  risorse,  le
amministrazioni  centrali  titolari  delle   misure   provvedono   ad
effettuare i relativi recuperi nei  confronti  dei  soggetti  gestori
degli strumenti finanziari ai fini della restituzione  delle  risorse
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  10.  Alla  riprogrammazione   delle   eventuali   risorse   rimaste
inutilizzate, in tutto o in parte,  presso  i  soggetti  gestori,  si
provvede con le procedure di cui al comma 4. 
  11. All'articolo  24  del  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per  le  vittime
dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di  seguito  ((denominato
"Fondo",))»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole: «societa' partecipate di
cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per  le  quali
siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie,  a  titolo  di
rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori  ai  sensi  di  quanto
stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi  alle
somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli  anni
2023, 2024 e 2025, le  disposizioni  dei  decreti  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del  16
luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, si applicano  alle  domande  di
indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata  in
vigore  della  presente  disposizione  e  l'Istituto  nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  provvede  al
pagamento degli indennizzi ammessi  entro  tre  mesi  dalla  medesima
data. Con il decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)) sono
definiti i termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande
relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento  degli
indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto. 
      2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche  in  conto
residui del Fondo a  seguito  delle  erogazioni  di  cui  ((al  comma
2-bis)) sono destinate all'erogazione di indennizzi: 
        a) in favore  dei  lavoratori  che,  indipendentemente  dalla
natura pubblica o privata della societa' datrice di  lavoro,  abbiano
prestato attivita' lavorativa presso ((i cantieri navali per i  quali
hanno trovato applicazione le  disposizioni  dell'articolo  13  della
legge 27 marzo 1992, n. 257,)) e, in caso di decesso, dei loro eredi; 
        b) in favore delle societa' titolari ((dei cantieri navali di
cui alla  lettera  a),  indipendentemente  dalla  natura  pubblica  o
privata delle societa' medesime)), a titolo di rimborso  delle  somme
corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto  stabilito  dal  decreto
((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)). 
      2-quater. Il riparto delle risorse di cui  al  comma  2-ter  e'
effettuato in misura proporzionale agli  indennizzi  liquidabili,  in
relazione alle  domande  presentate  entro  i  termini  previsti  dal
decreto  ((adottato  ai   sensi   del   comma   2-quinquies)).   Alla
compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione  vigente,  anche
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      2-quinquies. ((Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, il decreto))  di  cui  al  comma  2,  terzo  periodo,  ((del
presente articolo)) e il decreto di cui all'articolo  1,  comma  204,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare
attuazione alle previsioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  ((del
presente articolo,)) ferme restando le procedure necessarie  ai  fini
del rispetto del limite di spesa.». 
  ((11-bis. All'articolo 18-quater, comma  2,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della  Sezione  di
cui al comma 1, in misura  non  superiore  a  150  milioni  di  euro,
all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche
senza il coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa». 
  11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma  474,
lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' incrementata  di
150 milioni di euro per l'anno 2026, a  valere  sulle  disponibilita'
del  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,  primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  al  netto  delle  dotazioni
finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma  474,  lettere
a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.))