Articolo 40 1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, cosi' come i rappresentanti degli Stati Membri, godono dei privilegi e delle immunita' di cui all'Allegato I. 2. Gli accordi riguardanti la Sede dell'OCCAR, le divisioni di programma e le sue strutture, stipulati in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra l'OCCAR e gli Stati Membri sul cui territorio sono situate la Sede, le divisioni di programma e le sue strutture.