(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
   1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, cosi' come  i
rappresentanti degli Stati  Membri,  godono  dei  privilegi  e  delle
immunita' di cui all'Allegato I. 
   2. Gli accordi riguardanti la Sede  dell'OCCAR,  le  divisioni  di
programma e  le  sue  strutture,  stipulati  in  conformita'  con  le
disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra l'OCCAR  e
gli Stati  Membri  sul  cui  territorio  sono  situate  la  Sede,  le
divisioni di programma e le sue strutture.