(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
   1. I poteri definiti negli Articoli 39 e 40  sono  esercitati  dal
CdS, il quale puo' delegarli al Direttore. Nel caso in cui il CdS non
abbia delegato specifica autorita' al Direttore, cio'  non  impedisce
al CdS  di  autorizzare  il  Direttore  o  un  membro  del  personale
debitamente designato dal Cds, a firmare un contratto, o ad approvare
o firmare un accordo internazionale. 
   2.  I  comitati  per  i  programmi  sono  negoziati  e   stipulati
dall'OCCAR secondo dettagliate procedure e  regolamenti  contrattuali
di cui agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione. La normativa
applicabile al contratto e' determinata dalle parti.