(Accordo - art. 68)
                             ARTICOLO 68 
 
   Le Parti concordano  di  cooperare  per  prevenire  e  controllare
l'immigrazione clandestina. A tal fine: 
 
- ciascuno degli Stati membri accetta di  riammettere  tutti  i  suoi
  cittadini  presenti  illegalmente  sul  territorio  dell'Egitto  su
  richiesta di quest'ultimo e senza  altre  formalita',  quando  essi
  siano stati identificati come tali; 
- l'Egitto accetta di riammettere tutti  i  suoi  cittadini  presenti
  illegalmente sul territorio di uno Stato membro,  su  richiesta  di
  quest'ultimo e senza altre  formalita',  quando  essi  siano  stati
  identificati come tali. 
 
   Gli Stati membri e  l'Egitto  forniranno  ai  loro  cittadini  gli
opportuni documenti d'identita'. 
   Per quanto riguarda gli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  gli
obblighi di cui al  presente  articolo  si  applicano  unicamente  in
relazione alle persone che devono essere considerate  loro  cittadine
ai fini della Comunita'. 
   Per quanto riguarda l'Egitto, gli  obblighi  di  cui  al  presente
articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono
essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico
egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.