ARTICOLO 69 Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione. L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.