(Accordo - art. 69)
                             ARTICOLO 69 
 
   Dopo l'entrata  in  vigore  dell'accordo,  le  Parti  negoziano  e
concludono, su richiesta di  una  di  esse,  accordi  bilaterali  che
stabiliscano  obblighi  particolari  per  la  riammissione  dei  loro
cittadini. Se una delle Parti lo  ritiene  necessario,  tali  accordi
comprendono anche disposizioni per la riammissione  di  cittadini  di
paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si
applicano  queste  disposizioni  nonche'  le  modalita'  della   loro
riammissione. 
   L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per
l'attuazione di questi accordi.